Invio degli Intrastat alla verifica delle transazioni effettuate
Scade il 25 luglio l’invio degli elenchi Intrastat trimestrali e mensili per coloro che effettuano operazioni intracomunitarie, i quali dovranno anche verificare se l’ammontare delle transazioni effettuate comporta la presentazione mensile degli elenchi.
Innanzitutto, occorre ricordare che gli Intrastat si dividono in due macro categorie: quelli per le operazioni attive (Intra 1) e quelli per le operazioni passive (Intra 2); gli elenchi relativi alla prima tipologia sono sempre obbligatori e richiedono la presentazione del modello:
•Intra 1-bis per le cessioni di beni intracomunitarie;
•Intra 1-quater per i servizi intracomunitari.
Non devono essere comunicati i dati relativi alle operazioni rese nei confronti di consumatori finali e di soggetti extra Ue, nonché le prestazioni di servizi non generici agli articoli 7-quater e 7-quinquies del Dpr 633/72.
In entrambe le ipotesi l’invio può essere trimestrale quando in uno dei quattro trimestri precedenti l’ammontare delle operazioni sia stato inferiore a 50mila, altrimenti l’invio dovrà essere obbligatoriamente mensile. Inoltre, per le sole cessioni, qualora il suddetto importo sia uguale o superiore a 100mila euro, gli elenchi Intrastat devono essere assolti anche nella parte relativa alle finalità statistiche. In quest’ultima ipotesi, devono essere compilati anche i seguenti campi: natura della transazione, nomenclatura combinata, condizioni di consegna (se fornito), modo di trasporto (se fornito), valore statistico (se fornito), paese di destinazione e provincia di origine.
Per quanto riguarda le operazioni passive, invece, l’obbligo di invio riguarda unicamente la parte statistica e richiede la trasmissione mensile del modello:
•Intra 2-bis per gli acquisti di beni se l’ammontare totale sia uguale o superiore a 200mila euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti;
•Intra 2-quater per i servizi ricevuti se il relativo importo sia uguale o superiore a 100mila euro in almeno uno dei quattro trimestri precedenti.
Ai fini della determinazione della periodicità di presentazione si deve far riferimento ai chiarimenti forniti dall’agenzia delle Dogane (determinazione protocollo 194409/2017 e nota 185558/RU/2018) secondo cui occorre «in ordine al superamento della soglia, una verifica effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni». Le soglie di ciascuna categoria, quindi, operano in maniera indipendente e il superamento di una non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni.
Tuttavia, va rilevato che qualora la soglia prevista ai fini statistici venga superata nel corso di un trimestre, il cambio di periodicità decorre dal mese successivo a quello in cui tale soglia è stata superata. Ad esempio, se nel mese di maggio 2018 le cessioni di beni effettuate abbiano superato il limite di 100mila, l’Intra 1-bis di giugno dovrà essere: mensile, compilato anche ai fini statistici e presentato entro il 25 luglio.
In questo caso, nel frontespizio del modello Intra 1 deve essere compilata la casella trimestre con il codice 2, per poi barrare “trimestre completo”, perché come rilevato nelle istruzioni al modello, il campo è dedicato all’ipotesi «in cui non si è superato il valore soglia di presentazione trimestrale oppure si cambia la periodicità da trimestrale a mensile nel terzo mese del trimestre».