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Invio tardivo della fattura elettronica, sanzione di 2 euro a documento con un limite mensile di 400 euro

Il sistema sanzionatorio è stato riformato dalla legge di Bilancio per il 2021 (legge 178/2020), con decorrenza dal 1° gennaio 2022

di Giorgio Confente

La domanda

Considerato che dal primo luglio 2022 è abolito l’esterometro e sostituito dall’autofattura elettronica che va inviata entro il giorno 15 del mese successivo al ricevimento della fattura estera, si chiede nel caso di tardivo invio dell’autofattura se la sanzione rimane la stessa di quella relativa all’esterometro.
P. M. – Milano

Le sanzioni previste per l’omessa, errata o tardiva trasmissione dei dati richiesti dal cosiddetto “esterometro” sono state riformate dalla legge di bilancio per il 2021 (legge 178/2020), con decorrenza dal primo gennaio 2022. Per la tardiva trasmissione dei dati è prevista la sanzione pari a 2 euro per fattura, entro il limite massimo di 400 euro mensili (articolo 11, comma 2-quater, del decreto legislativo 471/1997).

La sanzione è ridotta alla metà (1 euro per fattura entro il limite di 200 euro mensili) se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza.

Se oltre alla tardiva trasmissione del file si verifica un ritardo negli adempimenti Iva disposti dall'articolo 17, comma 2, del decreto Iva (“reverse charge” estero) si applica la più gravosa sanzione da 500 euro e 20.000 euro (per ciascun fornitore e ciascuna liquidazione Iva) o, alternativamente, in una misura compresa tra il cinque e il dieci per cento dell’imponibile (con un minimo di 1.000 euro) se l’operazione non risulta dalla contabilità (articolo 6, comma 9 bis, del decreto legislativo 471/1997).

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