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Iperammortamento 2026, agevolati solo i software collegati al sito produttivo della fabbrica

Attesa per il decreto attuativo del Mimit. L’elenco dei beni immateriali esclude quasi totalmente gli applicativi per la gestione dei processi aziendali

di Fabio Giordano, comitato scientifico AssoSoftware

Il testo definitivo delle disposizioni della legge di Bilancio inerenti al nuovo iperammortamento per i beni acquisiti in proprietà o con contratto di locazione finanziaria (articolo 1, commi 427-436, della legge 199/2025) contiene alcune novità rispetto al Ddl bollinato approvato dall’Esecutivo e trasmesso al Parlamento lo scorso mese di ottobre. Con ulteriori impatti a livello software rispetto a quelli che era stato possibile anticipare nell’approfondimento dello scorso 17 novembre.

In attesa delle ulteriori indicazioni che saranno fornite con decreto attuativo del ministro delle Imprese e del made in Italy (Mimit), da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio (come previsto dal comma 433), le società di software associate ad AssoSoftware sono già impegnate nell’analisi e nello sviluppo delle procedure, in quanto dovranno al più presto rendere disponibili ai propri clienti specifici aggiornamenti degli applicativi di gestione dei beni ammortizzabili. Ciò al fine di consentire alle aziende di poter effettuare le simulazioni periodiche, ad esempio mediante bilanci infrannuali fiscalizzati, tenendo conto degli effetti fiscali del nuovo iperammortamento.

È utile ricordare che la nuova agevolazione è limitata ai soli soggetti titolari di reddito d’impresa che effettuano investimenti in beni strumentali destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato e va a sostituire le precedenti agevolazioni erogate sotto forma di credito d’imposta di cui a piani Transizione 4.0 e 5.0, i cui effetti si sono in gran parte esauriti alla fine del 2025, o comunque si esauriranno entro il prossimo 30 giugno nel caso sia stato pagato un acconto in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione entro il 31 dicembre 2025.

Prima di entrare nel dettaglio delle singole novità, evidenziamo in premessa che anche in questa legge di Bilancio si è persa l’occasione di estendere gli incentivi a tutte le aziende italiane e a tutti i software, essendo, da un lato, l’investimento in beni immateriali agevolabili sempre condizionato - come vedremo in seguito - al collegamento al sito produttivo della fabbrica dando per scontato il riferimento alla sola manifattura; allo stesso tempo l’elenco dei beni immateriali esclude quasi totalmente qualsiasi software indirizzato alla gestione dei processi aziendali, i cosiddetti software gestionali.

Veniamo ora alle principali novità contenute nel testo approvato.

L’arco temporale

La prima novità riguarda il fatto che l’agevolazione interessa gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028. Nel Ddl bollinato il termine si fermava al 31 dicembre 2026, ovvero al 30 giugno 2027 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2026 l’ordine risultasse accettato dal venditore e fosse avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento.

Il termine più ampio che interessa quasi un triennio fa sorgere un primo dubbio, che riguarda l’importo complessivo degli investimenti agevolabili. Ossia se tale importo, che arriva a un massimo di 20 milioni di euro, vada considerato come tetto per l’intero «triennio» ovvero per ciascun anno solare. La risposta non è scontata, in quanto l’agenzia delle Entrate in passato aveva chiarito, con la circolare 14/E/2022, in relazione ai crediti d’imposta Transizione 4.0, che l’importo del plafond doveva comunque «intendersi riferito alla singola annualità e non all’intero triennio».

Gli investimenti agevolabili

La seconda novità riguarda invece la tipologia di investimenti agevolabili, che devono sempre essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione e che sono ora indicati al comma 429, lettere a) e b), ed elencati negli allegati IV e V annessi alla legge stessa. Viene quindi meno ogni riferimento agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016, a cui facevano riferimento gli investimenti di cui ai piani Transizione 4.0 e 5.0.

Le aliquote per scaglioni di investimento

La terza novità riguarda le aliquote da applicarsi agli scaglioni di investimento, che rimangono tre:

  • fino a 2,5 milioni di euro;
  • oltre 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro;
  • oltre 10 milioni di euro e fino a 20 milioni di euro.

In particolare il beneficio, costituito dalla maggiorazione del costo di acquisizione con esclusivo riferimento alla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria, è ora stabilito nella sola misura ordinaria del 180% per il primo scaglione, del 100% per il secondo scaglione e del 50% per il terzo scaglione, in relazione a tutti gli investimenti ammissibili, essendo venuta meno la misura ulteriormente maggiorata di 40 punti prevista nel Ddl bollinato per gli investimenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di transizione ecologica, caratterizzati da un’elevata riduzione dei consumi energetici.

Cessione del bene o trasferimento fuori dall’Italia

La quarta novità riguarda il caso dell’alienazione del bene (o del trasferimento dello stesso al di fuori del territorio nazionale) nel periodo di fruizione della maggiorazione del costo. Il comma 432 prevede, in tal caso, che non viene meno la fruizione delle residue quote del beneficio, come originariamente determinate, a condizione che l’impresa sostituisca il bene originario con un bene materiale strumentale nuovo avente caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori.

Nel caso in cui il costo di acquisizione dell’investimento sostitutivo sia inferiore al costo di acquisizione del bene sostituito, la fruizione del beneficio prosegue per le quote residue fino a concorrenza del costo del nuovo investimento.

Quindi, nel caso di alienazione o «trasferimento» del bene, le quote di iperammortamento continuano a spettare anche negli esercizi a seguire e nella stessa misura, con la sola limitazione che non venga superato l’importo totale dell’agevolazione, che dovrà comunque essere commisurata al costo del nuovo investimento se di importo inferiore a quello originario.

Ricordiamo infine che, per quanto riguarda i beni acquisiti in locazione finanziaria, la determinazione dell’agevolazione è effettuata con le medesime modalità, ma i calcoli vanno come di consueto effettuati con riferimento al costo sostenuto dal concedente. Sul punto è in ogni caso utile far riferimento alle considerazioni già fatte nel precedente approfondimento dello scorso 17 novembre.