Iperammortamento sui beni strumentali usati in laboratorio
L’utilizzo di un 
È questo uno dei chiarimenti forniti dal ministero dello Sviluppo economico che, ieri ha pubblicato sul sito le Faq dedicate all’incentivo in vigore dal primo gennaio 2017 e introdotto dalla legge di bilancio per il medesimo anno: con le risposte alle domande più frequenti il Mise cerca di dirimere alcuni dubbi soprattutto legati all’utilizzo e alle caratteristiche dei beni agevolabili. Proprio con riferimento all’utilizzo di un bene strumentale in un laboratorio, viene chiarito che è comunque necessario che il bene rispetti i requisiti tecnici stabiliti dalla stessa legge 232 del 2016. Quindi devono essere soddisfatte le cinque caratteristiche obbligatorie e due delle ulteriori caratteristiche, contenute negli allegati alla legge di bilancio, ma, inoltre, l’azienda deve svolgere un’attività di trasformazione di materie prime o semilavorati e realizzazione di prodotti.
Non solo: con riferimento agli impianti di sevizio necessari alla realizzazione delle trasformazioni dirette sui prodotti, viene chiarito che i beni che possano fruire dei benefici fiscali sono solo quelli che rientrano sotto la categoria dei beni strumentali, composta da 12 voci, quella dei «Sistemi per l’assicurazione della qualità e della sostenibilità», composta da nove voci, e quella dei «Dispositivi per l’interazione uomo macchina e per il miglioramento dell’ergonomia e la sicurezza del posto di lavoro», sempre in “chiave 4.0”, composta da quattro voci. Anche tutti i dispositivi per il carico e lo scarico e la movimentazione e la pesatura dei pezzi, che rientrano nella categoria delle macchine operatrici e motrici, possono usufruire dell’iper ammortamento purché si tratti di mezzi a guida automatica o semi automatica.
Inoltre il trasferimento di dati in soluzione “cloud” permette di soddisfare il requisito obbligatorio dell’integrazione automatizzata in quanto essa esclude il controllo umano che, naturalmente, non renderebbe automatico il processo di comunicazione. Per quanto concerne i costi di aggiornamento di un bene, sia nel caso di revamping, che si ottine quando la macchina, dopo le modifiche, produrrà qualcosa di diverso da quello che produceva prima, sia in caso di ammodernamento, che si realizza nel caso in cui non avviene una sostanziale modifica della macchina, si ha la possibilità di accedere all’iper ammortamemto solo se la macchina garantisce il soddisfacimento dei requisiti - cinque più due - elencati nell’apposito allegato alla legge di bilancio per il 2017. Al contrario, l’ammodernamento e lo sviluppo di un software già esistente non fanno beneficiare del super ammortamento, che consiste, è bene ricordarlo, in una maggiorazione del costo fiscale, solo ai fini dell’ammortamento, del 40 per cento.
Le risposte del Mise sull’iper ammortamento







