Imposte

Iperammortamento, interconnessione interna o esterna in caso di noleggio

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di Michele Brusaterra


Per i beni acquisiti e dati a noleggio o in locazione, al fine di poter usufruire dell’iperammortamento, l’interconnessione può avvenire sia dal noleggiatore che dal noleggiante.

In occasione di alcune risposte fornite dal Mise ( Faq 19.5.2017 ), proprio con riferimento al requisito essenziale dell’interconnessione che attribuisce il diritto, nel rispetto, ovviamente, di tutte le altre condizioni, di sfruttare l’agevolazione nota come iperammortamento, è stato chiarito che cosa accade nel caso in cui un bene, che possiede tutti i requisiti richiesti dalla legge 232/2016 (Bilancio 2017), dovesse essere acquistato e successivamente locato o noleggiato a un soggetto terzo. Più precisamente viene chiesto se i requisiti, compresa l’interconnessione, devono essere soddisfatti internamente alla società di noleggio o locazione, garantendo, quindi, «integrazione/interconnessione del bene con i propri sistemi e/o con la propria catena del valore» oppure se tali requisiti possono essere soddisfatti anche esternamente e cioè «la società di noleggio deve garantire integrazione/interconnessione del bene con i sistemi di fabbrica e/o con la catena del valore dell’utilizzatore finale».

Il Mise, ricordando dapprima che l’agenzia delle Entrate attraverso la circolare n. 4/E/2017 ha evidenziato che è il noleggiante il soggetto che ha diritto all’agevolazione fiscale ossia all’iperammortamento, e che, di conseguenza, dovrà dimostrare il soddisfacimento dei vincoli «tecnici» previsti dalla norma, evidenzia che la circolare stessa non ha posto in essere alcuna distinzione in merito al fatto se l’obbligo debba essere soddisfatto «internamente o esternamente».

A parere del Mise, dunque, le due opzioni hanno eguale valenza e sono ritenute «valide» al fine del soddisfacimento dei requisiti previsti dalla norma. Si rende necessario, però, «che i due casi siano mutuamente esclusivi», ossia o l’uno o l’altro.

Viene anche chiarito, questione naturalmente da non sottovalutare, che se il noleggiante opta per il soddisfacimento dei requisiti esternamente ossia presso un cliente «il diritto all’agevolazione sarà proporzionale al periodo di durata del noleggio».

Al fine di verificare l’interconnessione, è bene ricordare che la norma che ha introdotto l’agevolazione in commento prescrive che, per fruire dei benefìci, l’impresa è tenuta a produrre una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del Dpr 445/2000, ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, attestanti che il bene possiede caratteristiche tecniche tali da includerlo negli elenchi di cui all’allegato A o all’allegato B annessi alla legge di Bilancio 2017, e che il bene è interconnesso «al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura».

Mutuando quanto chiarito dalla circolare n. 4/E/2017, già richiamata, in tema di superammortamento, si ritiene che, in caso di noleggio o locazione dei beni agevolabili, il beneficio del superammortamento spetta solo nell’ipotesi in cui l’attività di locazione operativa o di noleggio costituisca l’oggetto principale dell’attività.


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