Diritto

Iperammortamento, il parere tecnico del Mise non è impugnabile

Il Tar Lazio decide per l’inammissibilità: il contribuente può non uniformare il suo comportamento

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di Luca Gaiani

I pareri tecnici del Mise sulla fruibilità dell’iperammortamento non sono atti impugnabili in quanto il contribuente può non uniformare il proprio comportamento al contenuto della risposta ministeriale. Lo ha deciso la sezione terza-ter del Tar del Lazio con la sentenza 7646/2021 depositata il 25 giugno 2021.

Il contenzioso oggetto della sentenza nasce da una richiesta di parere tecnico formulata nel 2017 al Mise da un contribuente e riguardante il contenuto tecnico di taluni investimenti che erano in corso di perfezionamento. Seguendo quanto indicato dalla circolare delle Entrate 4/E/2017, la società aveva richiesto allo Sviluppo economico di valutare la conformità di un determinato investimento ai requisiti previsti per l’iperammortamento dalla legge 232/2016.

Il contribuente riteneva, facendo affidamento sulle istruzioni presenti nel sito ministeriale, che in assenza di risposta nei 60 giorni, si fosse formato il silenzio assenso e procedeva dunque ad acquistare il bene. Senonché, dopo alcune settimane, il Mise rispondeva negativamente all’istanza della società, la quale impugnava la pronuncia avanti il Tar del Lazio.

I giudici amministrativi hanno rigettato il ricorso, ritenendolo inammissibile perché il parere tecnico non rappresenta il provvedimento conclusivo, ben potendo il contribuente discostarsene e, previa presentazione della perizia tecnica, avvalersi della agevolazione. In tal modo, l’eventuale contenzioso si formerà in ambito tributario a seguito di un successivo accertamento dell’agenzia delle Entrate.

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