Imposte

Iperammortamento, più tempo per l’interconnessione

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di Luca Gaiani

Intreccio di date tra consegna, entrata in funzione e interconnessione per il super e l'iper ammortamento. Per individuare se l'investimento rientra nel periodo agevolato, occorre rifarsi alle regole formali della competenza fiscale, mentre per calcolare la deduzione maggiorata si deve avere riguardo alla data di entrata in funzione e a quella da cui si effettua l'interconnessione. Non rilevano, per determinare costo e data di sostenimento, i diversi criteri eventualmente applicati in bilancio in base ai nuovi principi contabili.

Planning ad ostacoli
Molte imprese stanno focalizzando la propria attenzione sui piani di investimento dei prossimi mesi, su cui impattano in modo significativo le agevolazioni del super e dell'iper ammortamento. Quest'ultima deduzione consente infatti un risparmio di imposte pari al 36% del costo sostenuto (24% di 150) che si aggiunge a quello ordinario generato dalle quote di ammortamenti iscritte in bilancio.
Per ottenere la deduzione, è necessario, oltre alla verifica tecnica delle caratteristiche del bene (conformi all'allegato alla legge di bilancio 2017), fissare tre date rilevanti: (i) quella in cui l'investimento si considera effettuato (che deve essere compreso nel 2017, con possibile coda al 30 giugno 2018 in presenza di ordini e acconti del 20% entro fine anno); (ii) la data in cui il bene entra in funzione e parte l'ammortamento fiscale; (iii) il periodo di imposta in cui il bene viene interconnesso alla rete.
L'elemento principale – in presenza di beni iper ammortizzabili - è il momento in cui il costo si considera sostenuto, dato che, a seguito della apertura della circolare 4/E/2017, l'eventuale slittamento dell'interconnessione non riduce (ma semplicemente ritarda) la deduzione maggiorata del 150%.

Regole fiscali
L'agenzia delle Entrate ha precisato che, nonostante il nuovo principio di derivazione rafforzata previsto per le imprese con bilanci Oic dall'art. 83 del Tuir, i criteri da applicare per stabilire l'effettuazione dell'investimento restano quelli previsti dall'art. 109 del Tuir e dunque consegna o spedizione per le cessioni di beni mobili e ultimazione per gli appalti. In presenza di clausole (diverse dal patto di riservato dominio) che sospendono il trasferimento della proprietà, si considera invece la data (successiva) in cui si verificano gli effetti traslativi e ciò anche se il bene è già stato iscritto in bilancio (e sottoposto ad ammortamento) a seguito del passaggio sostanziale dei rischi e benefici (Oic 16). Questo aspetto si può presentare, ad esempio, in presenza di un contratto di compravendita (o in un leasing) che prevede una clausola di prova, laddove l'acquirente, prima della dichiarazione di esito positivo, abbia immesso il bene nell'ordinario processo produttivo assumendo a proprio carico rischi e benefici.
Anche per la quantificazione del valore su cui calcolare il 40% o il 150% i criteri civilistici non valgono: se dunque si sono scorporati dal costo interessi impliciti (pagamento al fornitore oltre 12 mesi senza interessi), l'importo da considerare per la deduzione resta sempre quello fatturato.

Attenzione ai Sal
Da valutare con estrema attenzione sono poi gli investimenti realizzati in appalto con processi che vanno a cavallo dei periodi agevolati: ad esempio appalti partiti nel 2016 (quando l'iper ammortamento non c'era) e finiti nel 2017, oppure avviati nel 2017 ma terminati oltre il 30 giugno 2018. Se il contratto non prevede stati avanzamento lavori, tutto l'investimento, nel bene e nel male, si considera effettuato al momento della ultimazione cioè quando l'opera può ritenersi verificata ed accettata ai sensi dell'art. 1665 c.c..
In presenza invece di Sal, questi sono in grado di cristallizzare pro quota l'investimento con riferimento alle rispettive date, qualora essi siano accettati e comportino la liquidazione definitiva del corrispettivo riferito alla parte di opera realizzata, con effetti che, anche in assenza di una costruzione fisicamente frazionabile, siano riconducibili all'art. 1666 del c.c.. E' evidente che, nel caso si ritenga che l'appalto possa terminare oltre il termine ultimo del 30 giugno 2018, il testo delle clausole inserite al riguardo nel contratto assume assoluta importanza.

Iper sempre recuperabile
Se il bene è stato acquistato nel periodo agevolato in base alle regole sopra descritte, l'eventuale ritardo nell'interconnessione non fa perdere nemmeno un euro di iper agevolazione. All'atto dell'entrata in funzione non interconnessa si dedurrà il super ammortamento, mentre con l'interconnessione si passerà alla deduzione maggiorata. Tra super e iper, l'impresa dedurrà comunque il 150% anche se la deduzione dovesse slittare oltre il termine dell'ammortamento ordinario.

Esempi di calcolo dell’iperammortamento

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