Imposte

Irap «cancellata» nel vicolo cieco del saldo 2020

Incerto l’effetto dell’articolo 24 del Dl rilancio: nei limiti del saldo dovuto per il 2020 oppure oltre con un tax credit

di Michele Dimonte e Maria Chiara Turio Bohm

Il correttivo apportato alla disposizione che “annulla” il versamento del primo acconto dell’Irap relativa all’anno 2020 (articolo 24 del Dl 34/2020) non sembra aver eliminato del tutto le incertezze emerse in sede di commento alla bozza di decreto legge presentata dal Governo il 13 maggio 2020 (si veda l’articolo 27 di una delle bozze del decreto Rilancio).

La versione preliminare disponeva, infatti, per i soggetti (diversi dagli intermediari finanziari e delle società di partecipazione, delle imprese di assicurazione e dalle pubbliche amministrazioni) di minore dimensione (ossia con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel 2019) che «non è dovuto» né il versamento del saldo Irap 2019 né il primo acconto 2020.

In sede di primo commento della bozza di decreto, la stampa specializzata (NT+Fisco del 13 maggio 2020) ha evidenziato la formulazione laconica e ambigua della disposizione, rilevando come non fosse chiaro se la stessa intendesse introdurre un’agevolazione di carattere meramente finanziario (posticipando il versamento al momento del pagamento del saldo per il 2020) ovvero di tipo economico (ossia con effetto esdebitativo).

Nella versione definitiva pubblicata in «Gazzetta Ufficiale», il legislatore ha precisato che «l’importo di tale versamento [il mancato versamento del primo acconto 2020, ndr] è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare per lo stesso periodo d’imposta».

L’inserimento di tale inciso purtroppo non fuga i dubbi sopra evidenziati.
1) Secondo una prima interpretazione, tale precisazione intenderebbe chiarire la portata meramente finanziaria di tale agevolazione (l’«esclusione» del primo acconto dal calcolo dell’imposta 2020 comporterebbe un’ipotesi di incapienza - parziale - degli acconti e, quindi, un maggior importo da versare a saldo).

2) Una lettura alternativa, alla quale si ritiene di aderire anche perché in linea con le dichiarazioni rilasciate dal Mef, è quella secondo cui l’importo dovuto a titolo di saldo 2020 debba essere calcolato scomputando quanto dovuto (ma non versato) a titolo di primo acconto.

Tuttavia, anche aderendo a questa seconda tesi, occorrerebbe precisare ulteriormente la portata dell’agevolazione, ovverosia se la stessa possa non solo annullare o limitare il pagamento del saldo Irap ma anche dare origine a un credito d’imposta.

L’esempio
Un esempio può chiarire tale concetto. Si ipotizzi che l’Irap del 2019 sia pari a 100; di conseguenza, gli acconti dovuti per il 2020 sono pari a 40 e 60 rispettivamente. In tale scenario, ove l’Irap per il 2020 sia pari a 130, il versamento del saldo sarà pari a 30 anziché 70. Infatti, dall’Irap dovuta (130) sarebbero sottratti non solo il secondo acconto (60) ma anche il primo acconto (40) ancorché non versato.

Ove, invece, l’Irap dovuta per il 2020 sia pari a 80, la proposta interpretazione comporterebbe che dal saldo pari a 20, determinato in misura pari all’Irap dovuta (80) al netto del secondo acconto (60), si debba “escludere” anche il primo acconto (40), ancorché non versato.

In questa ipotesi, l’applicazione della fictio recata dalla disposizione agevolativa potrebbe comportare non solo che nulla sia dovuto a titolo di saldo Irap ma anche la nascita di un credito d’imposta pari a 20. Tale seconda ipotesi sembrerebbe, tuttavia, da escludere, posto che la disposizione si riferisce «al calcolo dell’imposta da versare» e la ratio della stessa appare quella di sostenere la liquidità delle imprese nel breve periodo. Si ritiene, infatti, che la disposizione si limiti alla concessione di uno «sconto parziale» della prima rata di acconto Irap 2020 fino a capienza del saldo 2020 (tuttalpiù azzerandolo).

Una cosa è però chiara: nonostante l’intervento correttivo la formulazione della norma lascia ancora aperti alcuni dubbi interpretativi (non risolti neanche dalla risoluzione 28/E/2020). Si auspica che in sede di conversione del decreto legge vengano definitamente chiariti:
la natura economica (e non meramente finanziaria) dell’«esclusione»
e l’effettiva portata della norma (ossia se l’agevolazione abbia effetto nei limiti del saldo dovuto per il 2020 ovvero oltre tale importo, generando - in alcuni casi - un credito d’imposta laddove il primo acconto sia superiore al saldo).

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