Irap, deducibili i costi per auto e conversione di conti correnti
Le perdite su cambi da conversione dei conti correnti in valuta sono immediatamente deducibili e i costi relativi agli autoveicoli, alle spese per la telefonia o alle spese di rappresentanza sono deducibili, ai fini Irap, senza alcun riferimento alle limitazioni imposte dal Tuir.
A fornire questi importanti principi è la Commissione tributaria regionale di Trieste con la sentenza 221/02/14, depositata il 13 maggio 2014, nella quale viene risolto a favore del contribuente un contenzioso che vedeva impegnata una società con la locale Agenzia delle Entrate, la quale contestava, tra l'altro, la deduzione delle perdite su cambi da conversione dei conti correnti in valuta e la deducibilità integrale ai fini Irap dei costi degli autoveicoli e delle altre spese a deducibilità (Ires) limitata.
La ricorrente aveva infatti dedotto le perdite su cambi derivanti dai conti valutari sposando l'interpretazione, condivisa dalla dottrina maggioritaria, della rilevanza fiscale, positiva o negativa, delle componenti economiche iscritte in bilancio a seguito della traduzione in euro dei conti correnti in valuta estera.
Principio che, peraltro, risulta applicabile oltre che ai conti correnti a pronti, anche alle valute estere in cassa o ai depositi bancari, che per loro natura non rappresentano dei crediti/debiti in valuta, e quindi per tutte quelle voci dalla cui conversione si conseguono oneri (perdite su cambi) o proventi (utili su cambi) certi nell'importo.
Va inoltre rammentato che tale esegesi è stata assunta – e mai smentita ufficialmente - anche dalla stessa Amministrazione finanziaria, tramite il Direttore Normativa e Contenzioso dell'Agenzia delle Entrate, nel corso di una Diretta Map tenutasi in data 18 maggio 2006: tant'è che la sua contestazione da parte dei verificatori - fondata sul presupposto che tale evento non avrebbe rappresentato una posizione ufficiale dell'Agenzia ma solo un'interpretazione personale del relatore - ha posto per il ricorrente, in punto di irrogazione delle sanzioni, legittimi dubbi sull'obbiettiva condizione di incertezza della normativa, ritenendo lecito invocare l'art. 10 dello Statuto del Contribuente a tutela dell'affidamento e della buona fede (applicato, in identica fattispecie, dalla Ctr Milano con sent. 25.1.2001 n. 6/32/11).
La sentenza in commento è inoltre degna di nota per l'ulteriore principio espresso riguardante il trattamento ai fini Irap dei costi a deducibilità (Ires) limitata.
Nel caso specifico veniva contestata la deducibilità integrale ai fini Irap dei costi relativi agli autoveicoli, alla telefonia e alle spese di rappresentanza, trascurando tuttavia l'Ufficio di considerare che l'art. 1, comma 50, lett. g) della Legge n. 244/2007 aveva modificato la disciplina Irap abrogando espressamente l'art. 11-bis del D. Lgs. n. 446/1997, in base al quale i proventi e gli oneri che concorrevano alla determinazione della base imponibile Irap dovevano essere assunti apportandovi le variazioni in aumento e diminuzione previste ai fini delle imposte dirette.
In seguito a tale soppressione, infatti, la rilevanza ai fini Irap dei componenti positivi e negativi segue ora il principio di derivazione delle voci rilevanti del conto economico: sicché, per intendere, ai fini del tributo il principio di inerenza che attualmente rileva è quello civilistico, desumibile dalla corretta applicazione dei principi contabili: con la conseguenza che il principio di inerenza deve essere rinvenuto nelle disposizioni codicistiche e, in particolare, nell'art. 2216 c.c., norma che individua i fenomeni atti a rappresentare l'andamento economico, finanziario e patrimoniale di un'impresa in "tutte le operazioni relative all'esercizio dell'impresa", e che trova poi piena valorizzazione nell'enunciazione dei principi di redazione del bilancio di cui all'art. 2423-bis c.c..
A tal riguardo la ricorrente aveva evidenziato che è onere dell'Amministrazione finanziaria provare il difetto di inerenza dei costi dedotti, non potendo la stessa opporre (ai fini Irap) la mera forfetizzazioni del Tuir, atteso che queste ultime, in ambito Irap, non hanno affatto valore di presunzioni e non sono quindi utilizzabili a tali fini.
In altre parole, in ambito Irap, la contestazione della deducibilità di un costo (che pur risulti correttamente imputato a conto economico) per difetto del requisito di inerenza, dovrà essere necessariamente avvalorata - ai sensi dell'art. 39, comma 1, lett. d) del D.P.R. n. 600/1973 – dall'imprescindibile dimostrazione, anche presuntiva, della inesistenza della passività dichiarata: onere che nel caso in esame non sarebbe stato assolto, non avendo l'Ufficio in alcun modo contestato l'inerenza civilistica dei costi ripresi a tassazione ai fini Irap, ed essendosi limitato a considerare automaticamente come rilevanti anche ai fini del tributo regionale le disposizioni del Tuir che limitano la deducibilità ai fini Ires dei costi connessi con l'utilizzo degli autoveicoli aziendali, dei telefoni e delle spese di rappresentanza: così, di fatto, riproponendo ai fini dell'Irap la normativa del Tuir, con un'impostazione esattamente contraria a quella espressa dal Legislatore.