Irap, la deduzione forfettaria del 10% considera gli importi effettivamente versati
Ires
La deduzione del 10% dell’Irap forfettariamente riferita all’imposta dovuta sulla quota imponibile degli interessi passivi e oneri assimilati deve essere calcolata sul 10% dell’Irap versata nel periodo d’imposta medesimo. A tale riguardo, a norma dell’articolo 99 del Testo unico delle imposte sui redditi, Dpr 917/1986, l’imposta regionale rilevante per il calcolo della deduzione è quella versata nel periodo di imposta di riferimento a titolo di saldo del periodo di imposta precedente e di acconto di quello successivo, nei limiti, per quanto concerne l’acconto, dell’imposta effettivamente dovuta per lo stesso periodo d’imposta. In altri termini, l’Irap versata in acconto potrà partecipare al calcolo dell’importo deducibile, solo se e nei limiti in cui rifletta l’imposta effettivamente dovuta per il periodo d’imposta di riferimento.
Si ritiene, in mancanza di diverse interpretazioni ministeriali, che il saldo Irap del 2019 e il primo acconto 2020 non versati per effetto dell’articolo 24 del Dl 34/2020 non debbano essere considerati ai fini del calcolo della deduzione forfettaria del 10 per certo.
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