Imposte

Irap, l’eccedenza dell’acconto 2019 si recupera in dichiarazione

In assenza di chiarimenti dell’Agenzia, ci si può riferire a quanto previsto dalla circolare 25/2020

di Stefano Vignoli

Con l’approssimarsi della scadenza per la trasmissione del modello Irap 2020 si affievolisce la speranza di avere chiarimenti ufficiali da parte dell’Agenzia per il corretto recupero degli acconti 2019 versati in eccedenza. Infatti, i contribuenti (con esercizio coincidente con l’anno solare) e i loro professionisti si trovano a dover fare i conti con la predisposizione della dichiarazione da inviare entro il 30 novembre (salvo proroghe) senza una guida precisa su come comportarsi.

Il problema nasce con l’articolo 24 del Dl 34/2020 (decreto Rilancio) che ha disposto l’esenzione del versamento del saldo dell’Irap dovuta per 2019 «fermo restando il versamento dell’acconto dovuto per il medesimo periodo di imposta».

All’atto della compilazione di Irap 2020 ci si è accorti subito come le rigidità del modello dichiarativo potessero compromettere il recupero del versamento dell’acconto eccedente il dovuto, caso particolarmente ricorrente per i contribuenti Isa che si erano visti ridurre la percentuale di acconto dal 100% al 90% in prossimità del termine del 2 dicembre 2019 e che, in numerosi casi, non hanno modificato l’originario programma imposte.Il problema degli acconti versati in eccesso non riguarda soltanto i contribuenti Isa ma tutti quanti abbiano versato acconti superiori il dovuto sia per mero errore materiale sia a seguito di dichiarazione integrativa che abbia evidenziato minor Irap di competenza 2018 e, conseguentemente, un minor acconto dovuto.

Pur in assenza di chiarimenti puntuali il recupero del versamento eccedente dovrebbe trovare soluzione positiva in ragione del dettato normativo che richiama il “versamento dovuto” e non il “versamento effettuato” e, soprattutto, alla luce della circolare 25/E del 20 agosto 2020 che, con risposta al quesito 1.1.4, ha risolto positivamente il problema del recupero dell’eccedenza che emergeva dal modello Irao 2019 non utilizzata in compensazione (interna o esterna) «in quanto l’eventuale utilizzo di tale eccedenza a riduzione del saldo si tradurrebbe, di fatto, in un versamento dello stesso (che, invece, non è dovuto)».

La circolare precisa inoltre che «a sostegno di tale soluzione si rappresenta che un eventuale utilizzo dell’eccedenza 2018 a scomputo dell’Irap 2019 determinerebbe una disparità di trattamento tra i contribuenti che hanno già utilizzato l’eccedenza Irap 2018 (rimborso o compensazione esterna) e quelli che, invece, non l’hanno ancora utilizzata». La stessa disparità di trattamento è pertanto censurabile anche in riferimento a un contribuente che abbia versato l’acconto in misura pari al dovuto rispetto al contribuente che (peraltro più virtuoso) abbia versato in misura maggiore.

Ma vediamo come dovrebbe comportarsi un contribuente Isa con Irap di competenza 2018 pari a 1.000, acconti versati per 1.000 (in luogo del dovuto pari a 900) e Irap di competenza 2019 per 1.500.

La soluzione che pare preferibile, proprio perché citata dalla circolare 25, è di indicare il versamento in eccesso (100) nel rigo IR28 anche se le istruzioni alla compilazione dello stesso indicano che il rigo accoglie l’eccedenza di versamento del saldo e non dell’acconto.

D’altronde, la stessa circolare 25 si adatta alla rigidità del modello in quanto in IR28 andrebbe indicata l’eccedenza di versamento relativa alla dichiarazione corrente, non alla precedente.Resta inoltre necessario riportare correttamente, nel quadro IS degli aiuti di Stato, l’intero importo del saldo cancellato (600 nell’esempio citato).


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