Controlli e liti

Irap, nessun silenzio-rifiuto sulle prove per l’istanza di rimborso

La Ctp Torino 751/2021 ha accolto un ricorso in virtù del principio di non contestazione ex articolo 115 del Cpc

di Marco Ligrani

Costituisce onere dell’ufficio replicare, in modo specifico, alla documentazione prodotta in giudizio dal contribuente. Diversamente, il giudice ha l’obbligo di porla a fondamento della propria decisione, in virtù del principio di non contestazione previsto dall’articolo 115 del Codice di procedura civile.

È questa, in estrema sintesi, la motivazione con la quale la quinta sezione della Ctp Torino (sentenza 751/2021, presidente Villa e relatore Marini) ha accolto il ricorso di un medico, che aveva impugnato il silenzio-rifiuto formatosi a seguito della propria istanza di rimborso Irap.

Forte della giurisprudenza di legittimità consolidatasi negli anni, lo specialista aveva provato la mancanza del presupposto impositivo Irap allegando il registro cespiti e i quadri RE, i quali dimostravano come la propria professione fosse stata esercitata presso terzi, con l’ausilio della minima dotazione di mezzi e senza collaboratori o dipendenti. Quella documentazione, come più volte precisato dalla Cassazione, forniva la prova (che nelle liti da rimborso grava sul contribuente) dell’assenza di autonoma organizzazione, il che, come stabilito dalla Consulta nella celebre sentenza n. 156/2001, comporta il venir meno del presupposto del tributo.

L’agenzia delle Entrate, dal canto suo, nell’eccepire il decorso del termine quadriennale per alcune delle annualità, si era limitata a rappresentare come il professionista avesse presentato una dichiarazione integrativa con cui era stata eliminata la base imponibile, il che aveva fatto sorgere un credito poi compensato. Nulla era stato dedotto, tuttavia, con riferimento alla documentazione depositata in giudizio, che, per questo, era rimasta incontestata.

I giudici torinesi, a questo punto, hanno accolto la tesi del contribuente, facendo corretta applicazione della regola processuale in base alla quale i fatti non specificamente contestati devono essere posti a fondamento della decisione.

In primis, tuttavia, il collegio non ha mancato di precisare come non si fosse verificata nessuna decadenza a scapito del contribuente, alla luce delle interlocuzioni che il medico aveva avuto con l’ufficio alle quali era seguita la presentazione delle dichiarazioni integrative a favore (e con esse, presumibilmente, il nuovo decorso dei termini).

Ma è sulla documentazione depositata in giudizio, come detto, che la Ctp ha davvero fondato la propria decisione.

I giudici, infatti, hanno sottolineato come l’ufficio non avesse opposto alcun argomento rispetto a quanto prodotto in giudizio e, pertanto, il contenuto del libro cespiti e del quadro RE faceva piena prova rispetto all’assunto del ricorrente.

La conseguenza, sul piano processuale, è stata l’applicazione dell’articolo 115 del Codice e, con esso, del principio di non contestazione, come ribadito dalla sentenza 761/2002 a Sezioni unite.

È risultata, dunque, definitivamente provata la mancanza di autonoma organizzazione e, con essa, l’assenza del presupposto impositivo Irap.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©