Adempimenti

Irap, niente sanzioni e interessi se la Regione non comunica le aliquote al Mef

La manovra impone l’invio entro il 31 marzo di ogni anno. Per la prima attuazione serve un Dm specifico

di Luigi Lovecchio

Obbligo di pubblicazione sul sito del Mef dei dati relativi alle aliquote Irap, a pena di inapplicabilità di sanzioni e interessi. La legge di Bilancio 2021 (comma 1107 dell’articolo 1 della legge 178/2020) introduce un’importante novità per le Regioni, a tutela dei contribuenti, che completa il set di informazioni fornito con i dati dell’addizionale regionale all’Irpef.

I poteri delle Regioni sull’Irap
L’Irap è un tributo attribuito alle Regioni con legge dello Stato. Per questo motivo, le Regioni possono esercitare su di esso solo i poteri espressamente previsti dalla legge. In materia di aliquota, l’articolo 16 del Dlgs 446/1997, stabilisce che la misura base è del 3,9 per cento. Tale aliquota può essere variata fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali. La variazione inoltre può essere differenziata per settori di attività e categorie di soggetti passivi. In base all’articolo 5 del Dlgs 68/2011, inoltre, le Regioni possono ridurre le aliquote sino ad azzerarle e possono deliberare deduzioni dalla base imponibile, nel rispetto delle regole Ue.

La conoscibilità delle decisioni locali
In presenza di poteri così incisivi, che possono arrivare fino alla determinazione di fattispecie di esenzioni, si pone pertanto un problema di conoscibilità delle decisioni dell’ente di governo.

Sino allo scorso anno le Regioni, pur in assenza di una espressa disposizione di legge, provvedevano comunque a inviare al Mef i dati relativi all’Irap. Per effetto del sopra citato articolo 1, comma 1107, della legge 178/2020, è disposto che al fine di semplificare gli adempimenti dei contribuenti e degli intermediari abilitati, è fatto obbligo alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano di inviare al Mef, entro il 31 marzo di ciascun anno, i dati rilevanti per il calcolo dell’imposta.

L’attuazione di tale disposizione è rimessa al Mef che dovrà adottare un apposito decreto per individuare i dati da trasmettere.

La prima applicazione della stessa dovrebbe pertanto riguardare l’Irap relativa al 2021.

L’esclusione di sanzioni e interessi
È inoltre disposto che il mancato inserimento delle notizie in questione determina l’inapplicabilità di sanzioni e interessi. Si tratta peraltro della medesima previsione contenuta nell’articolo 50 del Dlgs 446/1997, in materia di addizionale regionale all’Irpef.

Al riguardo, non è chiaro tuttavia se la causa di esimente da sanzioni e interessi sia collegata solo alla totale omissione dell’adempimento da parte dell’ente di governo oppure anche al ritardo dello stesso, rispetto alla data di legge del 31 marzo prossimo. Si è tuttavia dell’avviso, vista la ratio della modifica, che anche il ritardo nella comunicazione comporti l’esonero da responsabilità in capo ai contribuenti. Diversamente, si sarebbe a cospetto di una norma di scarsa o nulla efficacia. D’altro canto, l’interesse della Regione è assicurato dal diritto ad acquisire comunque il gettito del tributo.

La copertura da sanzioni e interessi, peraltro, non dovrebbe essere assoluta ma dovrebbe riguardare unicamente i comportamenti dei contribuenti che hanno applicato, ad esempio, l’aliquota base oppure quella deliberata nell’anno precedente, in luogo di quella decisa e non pubblicata dalla regione. Viceversa, nessun beneficio dovrebbe derivarne al soggetto che ha ad esempio totalmente omesso gli obblighi fiscali in materia di Irap né in caso di eventuali recuperi rivenienti da infedeltà dichiarative.

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