Imposte

Irap, sanabile lo splafonamento degli 800mila euro

Per il saldo e l’acconto oltre il limite si può pagare senza aggravi entro fine novembre

immagine non disponibile

di Giorgio Gavelli

Una “finestra” di favore per le imprese che, attraverso l'omesso versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020, hanno inavvertitamente violato il limite di 800mila euro imposto dal “Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato”, meglio conosciuto come Temporary framework (Tf). In sede di conversione del decreto Agosto (legge 126/2020, di conversione del Dl 104/2020) è stato inserito un comma (articolo 42-bis, comma 5) che permette di versare entro il 30 novembre, senza sanzioni o interessi, l'Irap non assolta in applicazione dell'articolo 24 del decreto Rilancio, qualora vi sia stata “errata applicazione” dei limiti e delle condizioni previsti dal Tf. Al di là della sede – veramente insolita – in cui è stata inserita la disposizione (l'articolo 42-bis si occupa di agevolazioni varie a favore delle imprese di Lampedusa e Linosa e degli altri comuni siciliani maggiormente messi in difficoltà dai flussi migratori), appare evidente che il legislatore ha sentito la necessità di porre (almeno parzialmente) rimedio ad una situazione piuttosto complicata.

Molti interventi di supporto previsti in questi mesi a favore delle imprese sono stati assunti nell'ambito della Sezione 3.1 del Tf comprendente agevolazioni di varia natura. Questi aiuti non devono superare, nel complesso, gli 800mila euro per impresa (al lordo di qualsiasi imposta od onere), limite che scende a 120mila euro nel settore della pesca e dell'acquacoltura e a 100mila euro nel settore della produzione agricola. Nel caso di un'impresa attiva in più settori, con massimali diversi, occorre garantire, con una separazione contabile, il rispetto del limite settoriale e, comunque, il rispetto dell'importo massimo complessivo degli 800mila euro.

Proprio l'esonero dal versamento Irap a saldo 2019 ed in acconto 2020 – in considerazione degli importi – può in molti casi essere stata l'occasione per “splafonare”, pur considerando il fatto che l'agevolazione non si applicava in caso di ricavi o compensi 2019 superiori a 250 milioni di euro. Come già ricordato sul Sole, infatti, oltre ai dubbi riguardanti quali misure effettivamente rientrino nel “Quadro temporaneo” e come applicare la compatibilità tra questo “paletto” e gli altri limiti comunitari (ad esempio il de minimis), pesa la considerazione che alcuni aiuti che “cubano” nel limite previsto sono di natura previdenziale, e, quindi, non direttamente sotto il controllo di chi si occupa dei versamenti fiscali.

La norma, che concede di versare entro il 30 novembre (evidentemente con lo stesso codice tributo), senza sanzioni e interessi, ciò che non è stato versato questa estate, è una buona occasione per fare il punto e sommare i vari aiuti fruiti rientranti nella Sezione 3.1 del TF. Non essendoci un criterio preciso per definire quando si è ecceduto, il versamento dell'Irap “oltre soglia” rappresenta presumibilmente una buona occasione per portare in sicurezza altre agevolazioni (come quelle contributive) che hanno sanzioni e conseguenze assai più rilevanti.

Va, comunque, ricordato che la circolare 25/E ha confermato che l'eventuale eccedenza di Irap 2018 non già compensata è utilizzabile a riduzione dell'eventuale quota del saldo Irap 2019 eccedente il limite del Tf. In buona sostanza, se il totale degli “aiuti COVID 3.1” fruiti dall'impresa fosse (al netto del saldo Irap 2019) di 750mila euro, e il saldo Irap fosse stato determinato in 120mila euro, l'impresa era autorizzata a non versare Irap per 50mila euro. Sugli ulteriori 70mila euro da versare, così come sul primo acconto 2020 – entrambi non rientranti nel beneficio di cui all'articolo 24 del Dl 34/2020 – è possibile “spendere” in compensazione verticale l'eventuale eccedenza Irap 2018 non ancora utilizzata. In assenza (o incapienza) di tale credito, entro fine novembre si versa il dovuto. Diventa, ad ogni modo, ancora più importante sapere se il limite degli 800mila euro va applicato al gruppo di imprese (come spesso si ragiona in ambito comunitario, ad esempio per inquadrare le Pmi) ovvero alla singola impresa, soluzione fortemente sostenuta da Assonime (circolare 12/2020).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©