Imposte

Iri, credito d’imposta all’uscita dal regime

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di Luca Gaiani

I prelievi dei soci delle società in regime Iri resteranno tassabili anche dopo l’uscita dal regime. Ai percettori verrà però attribuito un credito pari all’imposta versata dalla società sul reddito prelevato. La novità, che colma una lacuna della disposizione originaria, è prevista dall’articolo 58 del Dl 50/2017, convertito in legge dal Parlamento.

Il Dl 50/2017 integra l’articolo 55-bis del Tuir, che disciplina il nuovo regime opzionale di tassazione proporzionale degli utili delle imprese Irpef in contabilità ordinaria. La norma, introdotta dalla legge di bilancio 2017, prevede che, in presenza di opzione per il regime Iri, le imprese e le società di persone assoggettino gli utili non distribuiti ad un’imposta avente la stessa aliquota dell’Ires. Il meccanismo dell’Iri (le cui opzioni partono dall’esercizio 2017 e hanno una durata di cinque esercizi) prevede la deduzione dal reddito di impresa delle somme prelevate dai soci, i quali le faranno concorrere ordinariamente alla formazione del proprio imponibile Irpef.

La differenza tra il reddito di impresa (calcolato secondo le ordinarie regole dei soggetti non-Ires) e le somme prelevate dai soci sconterà l’Iri al 24%.

L’art. 55-bis, nel testo originariamente introdotto dalla legge di bilancio, lasciava aperto un interrogativo circa la sorte degli utili che l’impresa o la società di persone ha conseguito e trattenuto nel corso del regime, e che sono stati dunque tassati con l’aliquota del 24%, che vengono prelevati dal titolare o dai soci dopo la scadenza dell’opzione.

Il problema, che si porrà non prima del 2022 (cioè al termine del primo quinquennio obbligatorio di Iri per chi opta già a partire dal 2017), è stato ora risolto dall’articolo 58 del Dl 50/2017; ciò consentirà ai contribuenti di effettuare la scelta (che si farà a consuntivo e dunque nella dichiarazione dei redditi del 2018) avendo presente tutte le regole applicabili.

La norma introduce un nuovo comma 6-bis nell’articolo 55-bis del Tuir in base al quale le somme che saranno prelevate dai soci della Snc o della Sas (ovvero dal titolare dell’impresa) a carico di riserve di utili formate in vigenza dell’opzione per l’Iri, nei limiti dell’importo di esse che ha scontato l’imposta proporzionale del 24%, concorreranno integralmente a formare il reddito del percettore (scontando l’Irpef progressiva), con attribuzione, d’altro canto, di un credito di imposta pari all’Iri scontata dalla società su tali utili.

Il credito di imposta, anche se la norma sul punto non è del tutto chiara, dovrebbe coprire l’intera imposta che ha gravato sul reddito di impresa (lordo) in modo da ripristinare la situazione che si sarebbe creata se gli utili fossero stati distribuiti durante il periodo quinquennale di opzione Iri.

Ad esempio, si ipotizzi che, al termine del quinquennio, vi siano utili non distribuiti pari a 100, che hanno scontato Iri per 24, e hanno generato una riserva distribuibile pari a 76. La distribuzione ai soci, post regime, di 76, importo che si aggiunge al reddito complessivo del percettore (scontando Irpef progressiva), dovrebbe consentire l’accredito al socio dell’importo di 24 (cioè dell’Iri a cui è stato assoggettato il reddito lordo che ha poi generato l’utile netto distribuito) e non invece del 24% di 76 (cioè di 18,24).

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