Imposte

Irpef, la perdita si utilizza dall’anno accertato in cui emerge

Risposta a interpello 94/2020: gli eventuali importi residui seguono le regolre vigenti nei periodi successivi

di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Utilizzo della perdita dall’anno d’imposta accertato in cui emerge. È quanto si evince dalla risposta a interpello 94/2020 che torna sul tema attinente le regole di utilizzo postumo delle perdite d’impresa da parte dei soggetti Irpef.

Il caso

Il quesito è stato posto da un agente di commercio in contabilità ordinaria che si è visto assoggettare a tassazione separata ex articolo 17, comma 1, lettera d) del Tuir le indennità di cessazione di agenzia che aveva percepito nel corso del 2014 e che, invece, aveva tassato ordinariamente quale reddito d’impresa imputandole direttamente nel quadro RF. La rettifica ha fatto quindi emergere una perdita che in parte è stata utilizzata per abbattere i redditi di partecipazione dello stesso anno (riduzione effettuata riteniamo noi dallo stesso ufficio in sede di accertamento) ed in parte è rimasta inutilizzata non essendo stata fruita per ridurre i redditi d’impresa degli anni successivi (l’accertamento è stato effettuato nel 2019).

Il contribuente con l’interpello presentato chiede, ora, quale sia il corretto regime di riporto ed il conseguente utilizzo delle eccedenze di perdite d’impresa (ordinaria) del 2014, anche alla luce delle modifiche normative avvenute a cura della manovra 2019 (legge 145/2018).

In particolare egli propone la soluzione di fruire delle perdite a decorrere dal 2018, ossia da un periodo d’imposta coerente rispetto al momento di emersione delle perdite (si ribadisce che la rettifica, dell’Agenzia derivante da accertamento è avvenuta nel corso del 2019), ritenendo altresì che esse siano riportabili senza limiti di tempo.

La risposta

Secondo l’Agenzia il fatto che l’emersione della perdita sia avvenuta solo a seguito dell’avviso di accertamento non consente in alcun modo di spostarne in avanti il momento di utilizzo.

L’amministrazione, nel motivare la propria risposta parte dal recente excursus normativo che ha visto cambiare in corsa le regole di utilizzo delle perdite per effetto dell’articolo 1, comma 23, lettera a) n. 2, della legge 145/2018 il quale prevede che le stesse debbano essere computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti nei periodi d’imposta e, per la differenza, nei successivi, nella misura dell’80 per cento dei redditi conseguiti in detti periodi d’imposta, per l’intero importo che trova capienza in essi. Tali novità si applicano a decorrere dal periodo d’imposta 2018.

Per le Entrate, la perdita va, infatti, prioritariamente utilizzata per ridurre i redditi d’impresa immediatamente successivi a quelli di corretta maturazione della stessa perdita.

In altre parole l’utilizzo deve avvenire per l’intero importo che trova capienza negli esercizi 2015-2016-2017 sulla base di quanto previsto dal previgente articolo 8, comma 3, del Tuir che postulava l’utilizzo della perdita entro il limite temporale dei cinque esercizi successivi.

Eventualmente se dopo tale utilizzo dovesse residuare altra perdita, la stessa potrebbe essere utilizzata dal 2018 secondo le nuove regole previste dall’articolo 8 comma 3 del Tuir, ossia senza vincoli sotto il profilo temporale (trattandosi di perdite con riferimento alle quali il quinquennio non è ancora scaduto) e nel limite dell’80 per cento.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©