Adempimenti

Isa 2021, compilazione solo statistica con gli esoneri Covid

La circolare 6/E chiarisce che gli esclusi non dovranno acquisire i dati precalcolati. In arrivo le lettere di anomalia per i periodi d’imposta 2018 e 2019

Anche i contribuenti esonerati dagli Isa a causa della pandemia dovranno allegare il modello alla dichiarazione dei redditi ed inviarlo ai soli fini statistici. È quanto ribadisce la circolare 6/E/2021, con la quale l’Agenzia presenta il riepilogo sulle novità applicabili agli indicatori sintetici di affidabilità economica previsti per il periodo d’imposta 2020.

Il documento delle Entrate puntualizza, fra le altre cose , che costoro potranno, tuttavia, esimersi dall’acquisizione dal cassetto fiscale dei «dati precalcolati» limitandosi alla sola compilazione del modello. In particolare, viene ricordato che con due successivi decreti ministeriali, per il periodo d’imposta 2020, gli Isa non trovino applicazione per i contribuenti che:

hanno subito una diminuzione dei ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), ovvero dei compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di almeno il 33 per cento nel periodo d’imposta 2020 rispetto al periodo d’imposta precedente (codice 15 nel quadro redditi);

hanno aperto la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 (codice 16 nel quadro redditi);

esercitano, in maniera prevalente, le attività economiche individuate da specifici codici attività (codice 17 nel quadro redditi).

Per l’elenco dei codici esonerati si deve guardare alle istruzioni parte generale (tabella 2).

Nel merito della questione, l’Agenzia ricorda che nei confronti di tali contribuenti, esonerati, è preclusa la possibilità di accedere ai benefici premiali previsti dal comma 11 dall’articolo 9-bis del Dl 50/2017.

La circolare non lo dice, ma è bene aggiungere che per costoro è altresì esclusa qualsiasi inclusione nelle liste selettive previste dall’articolo 9-bis, comma 14, del Dl 50/2017 il quale prevede che «l’agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di finanza, nel definire specifiche strategie di controllo basate su analisi del rischio di evasione fiscale, tengono conto del livello di affidabilità fiscale dei contribuenti derivante dall’applicazione degli indici nonché delle informazioni presenti nell’apposita sezione dell’anagrafe tributaria di cui all’articolo 7, sesto comma, del Dpr 605/1973».

Tanto evidenziato la circolare 6/E/2021 ribadisce che, per gli altri contribuenti non soggetti all’esonero e quindi obbligati non solo alla compilazione, ma anche “al calcolo” sulla base degli Isa è stato fatto uno sforzo ricognitivo di revisione straordinaria sintetizzabile anche (ma non solo) attraverso l’introduzione dei cosiddetti correttivi Covid -19 (paragrafo 1.2.1) il cui effetto dovrebbe andare nella direzione di calmierare il risultato finale in misura più favorevole al contribuente al fine di tener conto degli effetti economici della pandemia.

In relazione alle novità di carattere contabile la circolare ricorda che non sono state fatte sostanziali modifiche rispetto all’impianto compilativo dello scorso anno. In questo senso si rammenta che i contributi e le indennità Covid non devono trovare alcuna indicazione nel quadro contabile del modello Isa.

In ultima analisi la circolare 6/E/2021 ricorda che sono in procinto di essere spedite le lettere di anomalia sui periodi d’imposta 2018-2019 indirizzate ai contribuenti che hanno riscontrato errori, omissioni ed incoerenze sui dati comunicati. E questo anche al fine di stimolare la corretta compilazione dell’Isa annualità d’imposta 2020.

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