Isa, nelle annotazioni vanno indicati i ricavi confluiti nel 2019
La soluzione fornita dal lettore è corretta. Se l’incasso della prestazione è avvenuto nel periodo d’imposta 2019, l’obbligo di emissione della fattura e di registrazione sorge nel medesimo periodo d’imposta. È dunque corretto dichiarare il ricavo nel periodo d’imposta 2019 essendo del tutto irrilevante, secondo il metodo della registrazione, l’ultimazione della prestazione, quindi, la maturazione del ricavo, nel precedente periodo d’imposta 2018.
Nel modello Isa, indici sintetici di affidabilità fiscale, è stata istituita un’apposita sezione all’interno del quadro contabile F, nei righi che vanno da F35 a F39 per gestire il passaggio da un regime ad un altro. Ad esempio, il passaggio dal regime di competenza, al regime improntato alla cassa e viceversa di cui all’articolo 66 del Testo unico delle imposte sui redditi (Dpr 917/1986). Deve però osservarsi che la situazione descritta nel quesito è diversa. Il contribuente ha tenuto nell’anno 2017 la contabilità semplificata applicando il metodo della registrazione e lo stesso criterio è stato seguito nell’anno 2018 di applicazione degli Isa. Non si è dunque verificato alcun passaggio da un regime ad un altro. Conseguentemente, nell’ipotesi in cui l’applicazione degli Isa faccia scattare uno o più indicatori di anomalia, o il contribuente consegua un punteggio basso, la circostanza potrà essere segnalata usando il campo delle annotazioni nell’apposita sezione.
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