Adempimenti

Isa, la dichiarazione integrativa evita le liste selettive

La circolare 16/E conferma che un modello “ex post” che alza la “pagella” può escludere il contribuente dai controlli

Le Entrate chiariscono con una circolare di 118 pagine l’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2019. La circolare 16/E/2020 è composta da una parte generale e da due allegati che contengono uno schema di sintesi degli Isa interessati dalle prossime evoluzioni (con le informazioni richieste a tal fine nei modelli di quest’anno) e l’elenco degli Isa evoluti con il Dm 24 dicembre 2019. Vediamo gli aspetti essenziali legati alle novità.

I controlli

Nel documento di prassi l’Agenzia precisa che la politica di utilizzo degli Isa nella logica dei controlli va nella direzione di tenere conto di una stima di affidabilità basata sulla storia fiscale del contribuente. Così per la formazione delle liste selettive non sarà più tenuto conto del punteggio isolatamente considerato ma, invece, della posizione pluriennale del contribuente. In ragione di ciò gli uffici competenti, nel condurre l’attività di controllo sul 2018 dovranno valutare anche l’esito dei risultati relativi al 2019.

Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si terrà conto pure del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli Isa per i precedenti periodi d’imposta 2018 e 2019.

La risposta 8.3 precisa (finalmente) che una dichiarazione integrativa presentata successivamente, che migliora il punteggio di affidabilità superando la “sufficienza”, consente di uscire dal rischio delle liste di controllo Isa.

Regime premiale

La circolare 16/E/2020 affronta anche le regole di computo del punteggio necessario per ottenere i benefici del regime premiale. Da quest’anno, infatti, possono essere ottenuti anche grazie alla media del punteggio ottenuto sommando il livello di affidabilità complessivo del 2018 con quello del 2019.

Il documento di prassi precisa che l’obiettivo degli eventuali benefici è raggiungibile anche se il punteggio sull’anno è inferiore a quello minimo necessario se la media ottenuta grazie anche al voto dell’anno precedente consente di raggiungere l’obiettivo. Così, ad esempio, se si “punta” all’esclusione dal rischio degli accertamenti analitico induttivi (articolo 39, comma 1, lettera d, del Dpr 600/73), il beneficio è ottenibile anche se il punteggio 2019 è di 8 se si abbina a un 10 ottenuto nell’anno precedente (media 9).

Coefficiente individuale

Quest’anno è stato previsto un apposito correttivo alla stima dei «Ricavi/compensi per addetto» e del «Valore aggiunto per addetto» che interviene sul coefficiente individuale che tante problematiche aveva creato lo scorso anno. Questo avviene in presenza simultanea di alcune condizioni tra cui, principalmente, la riduzione dei ricavi/compensi nel 2019 rispetto agli anni precedenti.

La correzione interviene (pro contribuente) per calmierare l’effetto del coefficiente individuale positivo, agendo nei casi in cui si fosse registrato un peggioramento (nel periodo d’imposta 2019) delle condizioni di business dell’impresa rispetto alle annualità precedenti. Si auspica che possa risolvere molti dei problemi che avevano caratterizzato gli Isa applicati sul 2018.

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