Adempimenti

Isa e forfettari, acconti entro aprile 2021 per i ristoranti anche in zona arancione e per i bar in zona rossa

L’articolo 6 del Dl 149 estende la possibilità di spostare i versamenti anche in assenza di calo del fatturato del 33%

Secondo acconto imposte sui redditi e Irap differito al 30 aprile 2021 per i soggetti Isa indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi, solo per alcune categorie d'impresa ubicate in “zona rossa” e per tutti i ristoratori anche in “zona arancione”.

È quanto prevede l'articolo 6 del Dl 149/2020 che ha stabilito i codici attività che possono beneficiarie del rinvio della seconda rata di acconto delle imposte sui redditi e Irap indipendentemente dai conteggi sulla diminuzione del fatturato, che invece si applicano alla totalità dei contribuenti.

Il testo di legge non è chiarissimo, per via di una stesura letterale non impeccabile, ma quanto riportato al citato articolo 6 per l'individuazione dei beneficiari rinvia a due allegati (allegato 1 e 2) riportanti la lista delle attività il cui ambito di operatività viene circoscritto ai soli soggetti aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse di cui al Dpcm del 3 novembre scorso e, solo per i ristoratori, anche a coloro che hanno sede nella zona gialla.

La delimitazione, così come effettuata, desta più di una perplessità, se si pensa che alcune attività individuate nell'allegato 1 quali, piscine, palestre, centri benessere, termali, organizzazione di convegni e fiere sono sospese (tout court) in tutto il territorio nazionale e non solo in “zona rossa” (articolo 1, lettera f del Dpcm).

Ma anche il riferimento utilizzato nell'articolo 6 del decreto in commento che circoscrive il rinvio ai soli esercenti l'attività di gestione di ristoranti per la zona arancione, risulta essere riduttivo, perché all'interno dello stesso territorio il Dpcm del 3 novembre (articolo 2 lett. c) sospende pure le attività di bar, pub, gelaterie e pasticcerie.

È fin troppo chiaro che così ci si perde per strada qualche pezzo. Perché mai il centro benessere in zona rossa e non quello in zona gialla, atteso che sono entrambi chiusi per Covid? Perché la pasticceria della zona rossa e non quella della zona arancione, considerato che il blocco delle attività vale per entrambi? E, visto l'approssimarsi della scadenza (30 novembre) è difficile oggi pensare che la conversione in legge possa intervenire per tempo mettendo mano alla discriminazione.

In ultima analisi si ricorda, comunque, che la norma si appoggia sull'articolo 98 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104, che aveva stabilito, per tutti i soggetti Isa (e questo vale anche oggi) lo slittamento dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 del termine previsto per il versamento del secondo acconto solo in presenza di una diminuzione del fatturato di almeno il 33% nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente (2019).

La norma prevede che tale possibile riduzione si applichi in prima battuta ai contribuenti per i quali sono stati approvati gli Isa con ricavi inferiori alla soglia massima prestabilita dal decreto di approvazione di ciascun indicatore, generalmente stabilita in euro 5.164.569; ma stante lo specifico richiamo all'articolo 1, comma 2, del Dpcm del 27 giugno scorso («Gazzetta Ufficiale» 162 del 29 giugno 2020) la misura è estesa anche ai forfettari, ai “minimi” ed in genere pure a tutti i contribuenti che dichiarano cause di esclusione dagli Isa diverse da quella specifica riguardante i ricavi sopra richiamata; nell'operazione rientrano anche tutti quei soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, il Dpr 917/1986 (quindi generalmente soci di società di persone e soci trasparenti di srl).

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