Adempimenti

Isa e forfettari, secondo acconto al 30 aprile 2021 con un calo del fatturato del 33%

Il decreto Agosto approvato dal Governo: la riduzione andrà calcolata sul confrontro tra il primo semestre 2019 e quello del 2020

Secondo acconto imposte sui redditi e Irap differito al 30 aprile 2021 solo per contribuenti Isa con diminuzione del fatturato di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell'anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. A prevederlo è il decreto Agosto approvato dal Consiglio dei ministri.

Slitta così dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine per il versamento del secondo acconto solo in presenza di una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi secondo la percentuale sopra individuata calcolata però, questa volta, su un intero semestre (2020 su 2019).

La novità
La norma prevede che tale possibile riduzione si applichi in prima battuta ai contribuenti per i quali sono stati approvati gli Isa con ricavi inferiori alla soglia massima prestabilita dal decreto di approvazione di ciascun indicatore, generalmente stabilita in euro 5.164.569; ma stante lo specifico richiamo all’art. 1 co. 2 del Dpcm del 27 giugno scorso (in «Gazzetta Ufficiale» 162 del 29 giugno 2020) la misura è estesa anche ai forfettari, ai “minimi” ed in genere pure a tutti i contribuenti che dichiarano cause di esclusione dagli Isa diverse da quella specifica riguardante i ricavi sopra richiamata.

Nell’operazione dovrebbero pertanto rientrare anche tutti quei soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (quindi generalmente soci di società di persone e soci trasparenti di srl).

Il perimetro di applicazione
In pratica, la disciplina si applica a tutti quei soggetti per i quali sono stati approvati e sono in vigore gli Isa (la norma non lo specifica esattamente ma si intendono gli Isa approvati per il periodo d’imposta 2019) a prescindere dal fatto che tale metodologia statistica venga concretamente applicata.In altre parole il contesto normativo per cui può operare il differimento del termine di versamento del secondo acconto è il medesimo stabilito per la proroga prevista dal 30 giugno al 20 luglio scorsi per le imposte relative all’annualità 2019.

Affinché il tutto sia fattibile, come sopra riferito, è necessario però che venga registrata una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Quattro rate
Infine si segnala che, i versamenti tributari prorogati dagli art. 126 e 127 del Dl 34/2020 (cd “Decreto Rilancio”) del 19 maggio scorso in scadenza il prossimo 16 settembre sono dilazionabili, senza sanzioni né interessi, anziché in quattro rate mensili di pari importo come originariamente previsto, in due tranche al 50% che prevedono il pagamento del primo 50% alternativamente in unica soluzione (con scadenza al 16 settembre) oppure in 4 rate mensili (o meglio fino ad un massimo di 4 rate mensili) di pari importo con la prima sempre scadente al 16 settembre.

Il restante 50% potrà essere versato fino ad un massimo di 24 rate mensili di pari importo con il pagamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021. Ci sarà quindi più tempo per i contribuenti per poter adempiere agli obblighi tributari rinviati. La misura in effetti concede un’ampia dilazione per il 50 per cento delle somme dovute dando in pratica 2 anni di tempo (con decorrenza dal 16 gennaio 2021) per poter versare la metà di quanto dovuto. Resta inteso che il contribuente potrà versare tutto in unica soluzione entro la scadenza del 16 settembre prossimo.


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