Adempimenti

Isa, l’immobiliare con voto 9 non è mai società di comodo

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di Lorenzo Pegorin e Gian Paolo Ranocchi

Società immobiliari mai di comodo nel periodo d’imposta 2018, se il punteggio Isa ottenuto è pari o superiore a 9. Il beneficio può riguardare sia le società «non operative» che quelle in «perdita sistemica». È questo un tema che è stato oggetto di diversi quesiti nell’ambito del videoforum sugli Isa del Sole 24 Ore che si è tenuto ieri visibile dal sito www.ilsole24ore.com.

Il comma 11, dell’articolo 9-bis del Dl 50/2017 prevede in relazione all’applicazione del regime premiale il beneficio connesso con l’esclusione dalla disciplina prevista per le società non operative (articolo 30 della Legge 724/1994) e per le società in perdita sistematica (articolo 2, comma 36-decies, del Dl 138/2011). Il bonus è condizionato al raggiungimento di un punteggio complessivo Isa almeno pari a 9 (provvedimento 126200/2019 del 10 maggio scorso). Trattandosi di una causa di esclusione, la stessa trova applicazione sull’anno di verifica del regime di presunzione e questo vale per tutte le società di “comodo”, sia non operative che in perdita sistemica.

Come segnalato nelle istruzioni ai modelli dichiarativi 2019, l’uso della specifica causa di esclusione è connesso con l’indicazione del codice 11 nello specifico box «causa di esclusione» contenuto nel prospetto deputato al monitoraggio dello status di società di comodo (rigo RS116 del Modello redditi SC e rigo RS11 del Modello redditi SP).

Qualche dubbio si potrebbe porre in relazione al trattamento della causa di esclusione in questione per le società in perdita sistemica. Il presupposto per tali soggetti, infatti, per essere considerati «di comodo» è quello di presentare le perdite reiterate nel periodo di osservazione quinquennale. Immaginando, quindi, perdite costanti nel periodo 2013/2017, la società diverrebbe inevitabilmente di comodo nel 2018.

Tuttavia ottenendo un punteggio almeno pari a 9 sull’Isa relativo al periodo d’imposta 2018, pare naturale affermare che scatti una causa di esclusione anche in relazione alla disciplina della perdita sistemica.

Pure in questo caso, quindi, il contribuente beneficerà di una causa di esclusione, rimanendo così immune dall’applicazione presuntiva che comporta una serie di penalizzazioni non di poco conto: necessità di dichiarare un reddito minimo, tassazione maggiorata, inutilizzo delle eventuali perdite pregresse e blocco nell’utilizzo del credito Iva.

Va ricordato, inoltre che, per il quinquennio di osservazione 2013/2017, opera la causa di disapplicazione prevista per i soggetti che erano congrui (anche per adeguamento) e coerenti agli studi di settore (anche qui codice 11). Per cui, ad esempio, se la società è stata congrua e coerente nel 2017, il quinquennio di osservazione per riscontrare la presenza delle condizioni per essere considerata di comodo in quanto in perdita sistematica, riprenderà dal 2018.

Così dal periodo d’imposta 2019 (Modello Redditi 2020) le cause di disapplicazione relative agli studi di settore (da riscontrare questa volta in una delle annualità 2014-2017) si troveranno a coesistere con quella relativa all’applicazione degli Isa (da riscontrare solo nell’annualità d’imposta 2018).

Infine, vale la pena ricordare che il beneficio premiale Isa recante l’esimente per la società di comodo potrà essere ottenuto non solo per i contribuenti che fisiologicamente raggiungono un punteggio pari a 9, ma anche per coloro che si avvalgono dell’adeguamento spontaneo nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta 2018 (modello redditi 2019). In altre parole, quindi, in presenza, di un voto di affidabilità complessivo inferiore a 9, la società potrà integrare i propri ricavi per arrivare ad ottenere almeno il punteggio minimo che le consentirà di accedere al regime premiale.

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