Isa, per l’inizio attività non rileva la visura camerale
Ai fini Isa l’anno di inizio attività è quello che fa riferimento alla dichiarazione comunicata all’amministrazione finanziaria (apertura partita Iva), a nulla rilevando l’effettivo inizio dell’impresa comunicato in Camera di commercio.
È quanto chiarisce l’agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 479 di ieri, in relazione ad una società (Srls – Società a responsabilità limitata semplificata) costituita a dicembre 2017, ma che, come certificato dalla visura camerale, ha materialmente iniziato l’attività solo a partire dal 12 gennaio 2018.
Il contribuente, nel caso in questione, riteneva di rientrare nell’ipotesi riconducibile alla causa di esclusione relativa all’inizio attività nel periodo (Codice 1 – inizio dell’attività nel corso del periodo d’imposta), poiché nel 2017 la sua dichiarazione chiude in pratica a zero (nessun ricavo, ma anche nessun costo), e materialmente solo nel 2018 viene dato corso all’attività.
Del resto, trattandosi di società a responsabilità limitata semplificata, lo statuto non avrebbe potuto prevedere esercizi sociali che terminassero oltre il 31 dicembre 2017 (ad esempio, 31 dicembre 2018) e pertanto il primo periodo d’imposta (dal 19 dicembre 2017 al 31 dicembre 2017) si è concluso di fatto senza alcuna attività.
L’amministrazione finanziaria è di diverso avviso rispetto al contribuente poiché afferma il concetto secondo il quale nei modelli Isa 2019, quando viene richiesto la compilazione del campo «anno inizio attività», le relative istruzioni chiariscono che: «Il dato riguardante l’anno d’inizio attività deve essere fornito facendo riferimento alla relativa dichiarazione comunicata all’amministrazione finanziaria».
Per le Entrate dunque, solo l’anno d’imposta 2017 è quello per cui il contribuente può dirsi escluso per la casistica «inizio attività nel periodo», mentre nel 2018, ricorrendone le condizioni, potrebbe eventualmente essere dichiarata la causa di esclusione relativa al non normale svolgimento dell’attività.
La risposta fornita dall’agenzia, suscita tuttavia qualche perplessità di carattere interpretativo. In primo luogo, va riferito che, nonostante l’interpello non lo dica espressamente, nei modelli Isa il dato riguardante l’anno di inizio attività (posto nel frontespizio del modello) viene richiesto esclusivamente nell’ambito delle professioni (in pratica solo per gli Isa dei professionisti), poiché in relazione alle attività d’impresa normalmente questa informazione non trova alcun riscontro nel modello.
Inoltre, va sottolineato che le istruzioni nella parte generale quando parlano di inizio attività non declinano specificatamente la definizione, ma da sempre si era portati a pensare che non rilevasse l’apertura della partita Iva o la costituzione della società, ma bensì solo l’effettivo esercizio dell’attività lavorativa (il periodo da considerare è quello in cui si conseguono i primi ricavi o si sostengono i primi costi). Tant’è che nel caso in questione ci saremo aspettati una risposta diversa da parte dell’agenzia che valorizzasse la causa di esclusione di cui al codice “1” nel 2018 ed eventualmente la causa di cui al codice “4” (periodo di non normale svolgimento) nel 2017.