Imposte

Isa, nessuna disapplicazione fuori dalle esclusioni di legge

Le prime risposte dell’agenzia delle Entrate per Telefisco 2022

Isa disapplicati automaticamente nel periodo pandemico solo grazie al ricorso alle cause di esclusione specifiche. Nessuna causa di esclusione prevale sull’altra nel caso di concomitanza applicativa sulla posizione del soggetto interessato. Sono due delle prime risposte in tema di Isa date dall’agenzia delle Entrate per Telefisco 2022 di particolare attualità atteso che anche il periodo d’imposta 2021 (modello Redditi 2022) sarà interessato da cause di esclusione di matrice pandemica.

È stato chiesto se coloro che hanno patito particolari problemi connessi alla pandemia, ma che non rientrano tra le specifiche macrocasistiche individuate per le esclusioni Covid, possono invocare, laddove ritengano sostanzialmente inapplicabili gli Isa nel proprio caso, la causa di esonero generica denominata «periodo di non normale svolgimento dell’attività».

Secondo le Entrate in considerazione degli interventi programmati orientati a escludere l’applicazione degli Isa in presenza di particolari effetti della pandemia, per coloro che non rientrano nelle cause di disapplicazione previste per legge, è ragionevolmente garantita la corretta applicazione degli indicatori sintetici di affidabilità. Per l’Agenzia, quindi, non può essere invocata in questi casi la causa di esonero generica denominata «periodo di non normale svolgimento dell’attività» individuata dal codice 4 della dichiarazione dei redditi che fa riferita, quindi, a fattispecie differenti.

Nel prendere atto della rigida posizione assunta dalle Entrate, a coloro che non rientrano nelle cause di esclusione espressamente previste, ma che presentano comunque evidenti situazioni contingenti derivanti dalla pandemia che causano un’anomala applicazione degli Isa che si traduce in un basso risultato di affidabilità, per anticipare i tempi e cercare di non finire tra i soggetti segnalati per le verifiche sul campo, non resta che ricorrere allo spazio «annotazioni» per indicare quali siano queste ragioni e l’effetto sull’analisi di affidabilità.

In altra risposta viene chiarito che, in relazione all’indicazione delle cause di esclusione dall’applicazione degli Isa sempre legate all’emergenza Covid da indicare nella dichiarazione dei redditi, non esiste una successione particolare in funzione della priorità della scelta tra le diverse tipologie possibili. Ne consegue che se un contribuente è interessato da diverse cause di esclusione (ad esempio nel 2020 ha esercitato una delle attività economiche individuate nell’allegato 1 al decreto 2 febbraio 2021 e nello stesso anno ha anche subito una diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi rispetto al periodo d’imposta precedente), egli può autonomamente scegliere quale causa di esclusione indicare nella DR (nell’esempio il codice 15 oppure 17).

L’Agenzia precisa anche che, ai fini dell’applicabilità della causa di esclusione Covid che valorizza la diminuzione di almeno il 33 per cento dei ricavi o dei compensi rispetto all’anno di riferimento, non devono essere considerati gli eventuali ulteriori componenti positivi non risultanti dalle scritture contabili indicati dal contribuente al fine di migliorare il proprio profilo di affidabilità in relazione all’accesso al cosiddetto regime premiale. Quindi se un soggetto nella dichiarazione del 2019 (redditi 2020) ha integrato in DR i propri ricavi contabili di 100.000 euro di 15.000 euro (totale 115.000), al fine della verifica della diminuzione dei volumi rispetto al 2020 o al 2021, per il 2019 assumerà sempre il dato di 100.000 euro.

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