Adempimenti

Regime premiale Isa, la nuova media semplice non incentiva l’adeguamento

La scelta si preannuncia difficile alla luce della crisi di liquidità in arrivo

L’allargamento della platea dei possibili beneficiari 2019 (rispetto al 2018) demandato al solo calcolo della media semplice dei punteggi delle annualità 2018-2019, non incentiva il contribuente nella scelta dell’adeguamento dei ricavi/compensi, che mai come quest’anno si preannuncia ardua alla luce della crisi di liquidità in atto. Infatti se è vero che il provvedimento delle Entrate del 30 aprile riguarda pur sempre il periodo d’imposta 2019, è altrettanto innegabile cosa stia accadendo.

L’impressione, dunque, è che, con il provvedimento n. 183037/2020 si potesse almeno tentare di fare di più, seppure il contesto premiale non può prescindere dal contenuto dell’articolo 9-bis, comma 1, del Dl 50/2017 che ha tipizzato numero e categoria dei benefici accordabili ai contribuenti e che è rimasto, nonostante tutto, invariato nelle sue disposizioni.

L’anticipazione dei termini
Si prenda ad esempio lo specifico tema concernente il premio legato all’anticipazione dei termini di decadenza dell’attività di accertamento. In tale contesto la norma prevederebbe l’anticipazione di almeno un anno dei termini fissati dall’articolo 43, comma 1, del Dpr 600/1973. Quell’«almeno», a nostro avviso, avrebbe potuto essere maggiormente incentivato, anche alla luce del contesto vigente, prevedendo al verificarsi di taluni presupposti l’aumento del limite dell’attuale anno previsto in funzione del raggiungimento del voto 8.

E invece proprio con riferimento a tale specifico premio non solo è stato confermato il criterio dello scorso anno (livello di affidabilità almeno pari a 8) ma, a differenza degli altri benefici (dove è stato aggiunto il calcolo ottenuto attraverso la media semplice derivante dall’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2018 e 2019), non sono stati pensati nuovi criteri.

Le società di comodo
Anche sul versante società di comodo si sarebbe potuto fare di più. Qui, il beneficio è condizionato all’attribuzione del punteggio almeno pari a 9 a seguito dell’applicazione degli Isa per il periodo d’imposta 2019, ovvero del punteggio pari a 9 ottenuto come media tra i punteggi Isa relativi all’annualità 2019 e a quella del 2018.

Viste le problematiche riscontrate lo scorso anno, dove bastava un indicatore di anomalia per mandare fuori giri il sistema, e visto l’anacronismo della normativa sulle società di comodo che appare slegata dal contesto imprenditoriale, l’impressione è che si sarebbe potuto modulare in maniera diversa il punteggio per stimolare/invogliare un adeguamento che allo stato attuale appare quanto mai lontano dai pensieri dei contribuenti.

Il regime premiale
Infine, si ricorda che per accedere al premiale viene ribadito anche quest’anno che nel caso in cui il contribuente consegua redditi di impresa e di lavoro autonomo, è necessario che egli applichi gli indici per entrambe le categorie reddituali. Nel caso in cui il contribuente applichi due diversi indici, compresa l’ipotesi in cui si tratti del medesimo indice applicato sia per l’attività di impresa che per quella di lavoro autonomo, il punteggio attribuito a seguito dell’applicazione di ognuno di tali indici, anche sulla base di più periodi d’imposta, deve essere comunque per entrambi pari o superiore a quello minimo individuato per l’accesso ai benefici.

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