Adempimenti

Isa, nuove regole dalle Entrate: regime premiale valido anche sulla media di 2018 e 2019

Il provvedimento del direttore dell’Agenzia fissa i requisiti per l’accesso ai benefici fiscali

Al via il regime premiale Isa per l’annualità 2019 con punteggi confermati ma, e questa è la novità, anche se ottenuti sulla base della media dei livelli di affidabilità 2018 e 2019. È quanto si ricava dal provvedimento delle Entrate (prot. n. 183037/2020) 183037 varato giovedì 30 aprile in tarda serata dal direttore delle Entrate.

Il sistema premiale previsto dall’articolo 9-bis del Dl 50/2017 prevede una serie di benefici per i contribuenti particolarmente virtuosi così sintetizzabili:

a) l’esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a 50mila euro annui relativamente all’Iva e per un importo non superiore a 20mila euro annui relativamente alle imposte dirette e all’Irap; l’esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per i rimborsi dell’Iva per un importo non superiore a 50mila euro annui.

b) l’esclusione dell’applicazione della disciplina delle società non operative e in perdita sistematica;

c) l’esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’articolo 39, comma 1, lettera. d), secondo periodo, del Dpr 600/73, e all’articolo 54 comma 2, secondo periodo, del Dpr 633/72;

d) l’esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’articolo 38 del Dpr 600/73;

e) l’anticipazione di almeno un anno, con graduazione in funzione del livello di affidabilità, dei termini di decadenza per l’attività di accertamento previsti dall’articolo 43, comma 1 del Dpr 600/73, con riferimento al reddito di impresa e di lavoro autonomo, e dall’articolo 57, comma 1 del Dpr 633/72.

Il provvedimento di ieri nel confermare la griglia dei benefici, individua in via ordinaria per l’ottenimento dei bonus, gli stessi punteggi minimi previsti per l’applicazione degli Isa lo scorso anno e cioè: almeno l’8 per l’esonero di cui al precedente punto a (visto di conformità e garanzia) ed e ( anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l’accertamento), almeno il 9 per le esclusioni di cui ai precedenti punti b, d (esclusione accertamenti da società di comodo e redditometro) e almeno l’8,5 per il punto c (esclusione accertamenti basati su elementi analitico induttivi).

La novità attiene al fatto che il punteggio minimo potrà essere ottenuto sia analizzando il resoconto dell’elaborazione del software sull’anno specifico (2019), sia apprezzando il livello di affidabilità complessivo attraverso la media semplice dei punteggi ottenuti a seguito dell’applicazione degli Isa per i periodi d’imposta 2018 e 2019. L’ulteriore aspetto peculiare è che il punteggio che scaturisce dalla media per consentire l’accesso al singolo premio, deve però elevarsi di mezzo punto rispetto al voto sulla singola annualità. Ad esempio, per l’esonero dal visto di conformità nel 2019 è sufficiente l’8 mentre valutando la media 2018/2019 occorre raggiungere almeno l’8,5. Per i benefici premiali condizionati al raggiungimento del 9, invece, il punteggio resta confermato sia sulla singola annualità che sulla media dei due anni.

Resta confermata la riduzione di un solo anno dei termini per la decadenza dell’attività di accertamento per i contribuenti che hanno ottenuto almeno il punteggio di 8. Per questo specifico beneficio, inoltre, il provvedimento non consente la possibilità di tenere conto nel punteggio della media sui due anni dovendo quindi fare riferimento al risultato puntuale del 2019.

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