Adempimenti

Isa, proroga dei versamenti al 15 settembre anche per Spa e Srl

Ok definitivo alla legge di conversione del decreto Sostegni-bis con il voto di fiducia al Senato

di Giuseppe Morina e Tonino Morina

I contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e gli altri “collegati” devono rifare l'agenda delle scadenze dei pagamenti del saldo 2020 e primo acconto 2021 dei contributi e delle imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi, dell’Iva e dell’Irap.

La proroga, che allunga al 15 settembre 2021 i termini dei pagamenti in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021, riguarda i contribuenti soggetti agli Isa e gli altri “collegati”, quali, ad esempio, i soci di società di persone e quelli delle società a responsabilità limitata in trasparenza o i collaboratori di imprese familiari, nonché i contribuenti forfettari e i minimi.

Possono beneficiare della proroga anche le società di capitali, soggette agli Isa, che hanno approvato il bilancio al 31 dicembre 2020, entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, cioè entro il 29 giugno 2021.

Restano fermi gli ordinari termini del 30 giugno (scaduto), o dal primo al 30 luglio 2021 con lo 0,40% in più, per gli altri contribuenti.

A norma dell’articolo 9 -ter del Dl 73/21 (decreto Sostegni bis) convertito definitivamente dal Senato il 22 luglio, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni annuali dei redditi, Irap e Iva, che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, sono prorogati al 15 settembre 2021 senza maggiorazioni.

Questa proroga è diversa dalle precedenti perché, per il pagamento fatto entro il 15 settembre, si applica l’articolo 17, comma 2, del Dpr 435/01, con conseguente cancellazione dello 0,40% in più.

Il calendario senza proroga

Per quest’anno, a seguito dell’emergenza Covid-19, detto coronavirus, l’assemblea ordinaria per l’approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 poteva essere convocata entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, quindi entro il 29 giugno 2021.

Per i soggetti Ires con periodo d’imposta 2020 che coincide con l’anno solare, che hanno approvato il bilancio del 2020 entro il 29 giugno 2021, i termini ordinari per pagare il saldo del 2020 e la prima rata di acconto per il 2021, in base alle dichiarazioni Ires e Irap 2021, scadono entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio, cioè:

1. il 20 agosto 2021 (il 31 luglio 2021, di scadenza, è sabato, e slitta al 2 agosto che, a sua volta, rientrando nella cosiddetta proroga di ferragosto, subisce un ulteriore differimento al 20 agosto);

2. il 19 settembre 2021, domenica, che slitta a lunedì 20 settembre 2021, per i soggetti che eseguono il versamento con lo 0,40 per cento in più.

Il calendario con le proroghe

Come si è detto, le società di capitali, soggette agli Isa, che hanno approvato il bilancio 2020 entro il 29 giugno 2021, possono fruire della proroga al 15 settembre 2021 dei versamenti in scadenza dal 30 giugno al 31 agosto 2021, senza pagare alcuna maggiorazione.

In questo caso, è però escluso il pagamento con lo 0,40% entro i 30 giorni successivi al 15 settembre 2021.

Chi paga in modo rateale, dovrà calcolare gli interessi del 4% annuo, che decorrono dal primo giorno successivo alla scadenza della prima rata.

La misura degli interessi sulla rata successiva alla prima si determina, considerando che:

1. tutti i mesi sono di 30 giorni;

2. gli interessi sono dovuti dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, fino al giorno di pagamento fissato per la seconda rata.

A partire dalla terza rata, gli interessi dovuti sono aumentati dello 0,33% mensile, a prescindere dalla data di pagamento della rata.

Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita Iva, ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti non titolari di partita Iva.

In attesa dei chiarimenti dell’agenzia delle Entrate sulla confusionaria proroga di quest’anno, resta fermo che i contribuenti possono versare «le somme dovute avvalendosi degli ordinari piani di rateazione, vale a dire senza beneficiare della proroga» (in proposito, si veda la risoluzione 71/E del 1° agosto 2019).

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©