Contabilità

Iscrizione «automatica» nel Registro imprese innovative

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di Alessandro Selmin


Nella sezione speciale del Registro imprese per le start up innovative si ottiene l'iscrizione senza una valutazione sull'effettiva innovatività, ma non sono ammesse quelle inattive. Lo chiarisce la nota 169135 del ministero dello Sviluppo economico datata 29 settembre, che rinvia per un quadro di sintesi alla guida delle Camere di commercio aggiornata a settembre 2013.
Contestualmente alla domanda di iscrizione della costituzione della società va indicata l'attività economica effettivamente intrapresa, specificando i tipi di prodotti o servizi che vengono sviluppati, fabbricati e commercializzati. E la sola «sperimentazione» di prodotti o servizi innovativi non può essere accolta perché, in base al Codice civile, non è attività imprenditoriale.
Se si tratta di attività economica libera (come quelle manifatturiere) non va allegata alcuna documentazione; se sono attività regolamentate (quelle per cui è necessario avere requisiti fissati da norme di settore), alla domanda di iscrizione va allegato il titolo amministrativo che abilita all'esercizio. Nelle sempre più numerose le attività regolamentate che si avviano con Scia, precisa la nota, vanno allegati al modulo del Registro imprese o la Scia o l'autorizzazione.
Il Mise chiarisce poi una questione su cui le Camere di commercio hanno avuto comportamenti non omogenei: il tipo di controllo da effettuare sulle domande delle aspiranti start-up. Agli uffici registro imprese non spetta una valutazione su innovatività e valore tecnologico dei prodotti e servizi indicati nelle domande, perché la normativa (Dl 179/12, articolo 25, comma 12) stabilisce che la start-up è automaticamente iscritta a seguito di presentazione della domanda.
La norma anticipa la regola della iscrizione immediata, introdotta dalla Dl 91/14, articolo 20, comma 7-bis. Il Mise però chiarisce che ciò non esclude che la valutazione di merito sul valore innovativo dell'attività sia poi svolta da altri soggetti, quindi da esperti diversi dai funzionari camerali. La normativa prevede strumenti di vigilanza periodica sul mantenimento dei requisiti di start-up innovativa, indispensabili per conservare le agevolazioni fiscali e finanziarie.
Ma l'iscrizione è automatica, avverte la nota, a condizione che la modulistica sia compilata correttamente e completa delle dichiarazioni necessarie e di tutti gli altri requisiti formali; in assenza la domanda sarà sospesa.

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