Imposte

Isolamento del tetto e superbonus, la parte non riscaldata è fuori dal calcolo del 25%

La risposta a interpello 779/2021 dà indicazioni sul trattamento dei locali che non hanno riscaldamento

di Giuseppe Latour

Il tetto che insiste su un locale non riscaldato non va conteggiato nel calcolo della superficie disperdente lorda necessario per accedere al superbonus. È la novità più interessante che arriva dalla risposta a interpello 779 dell’agenzia delle Entrate, in materia di 110 per cento.

Il caso oggetto del quesito riguardava interventi di demolizione e rimozione di un tetto preesistente «con rifacimento dello stesso, per realizzare un locale non abitabile da adibire a stenditoio-lavatoio, da utilizzare come locale accessorio per la propria unità abitativa sottostante».

Il sottotetto attuale non è dotato di impianto di riscaldamento. Ora il contribuente chiede «se i soli lavori di coibentazione ed isolamento termico del tetto e delle relative pareti perimetrali nonché la posa degli infissi esterni siano ammessi a fruire del superbonus 110 per cento».

L’agenzia delle Entrate ricorda, anzitutto, che gli interventi di isolamento termico, nell’ambito del 110%, devono avere, di regola, un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. In seguito alle modifiche della legge di Bilancio 2021, tra gli interventi trainanti «rientra anche la coibentazione del tetto senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente». Il calcolo della superficie disperdente lorda riguarda anche l’unità unifamiliare o l’unità immobiliare funzionalmente indipendente con accessi autonomi.

Detto questo, per le Entrate possono essere ammessi al superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto a condizione, tuttavia, «che il predetto requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno». Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi, non va conteggiata la superficie del tetto qualora, come nel caso prospettato, il sottotetto non sia riscaldato.

In questo caso, poi, essendo l’intervento di coibentazione realizzato su un locale accessorio dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e con accesso autonomo dall’esterno, «la verifica del predetto requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda nonché del miglioramento di almeno due classi energetiche dell’immobile, ovvero del conseguimento della classe energetica più alta deve essere effettuata rispetto a tale unità immobiliare».

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