Imposte

Iva al 10% sulla costruzione della casa di cura per i disabili

Apertura delle Entrate che considerano gli edifici di interesse collettivo «assimilati» ai fabbricati Tupini

Adobestock

di Gabriele Sepio

Iva agevolata al 10% per la costruzione degli edifici destinati al perseguimento di finalità di interesse collettivo. È quanto si legge nella risposta a interpello 49/2020 dell’agenzia delle Entrate pubblicata l’11 febbraio in relazione a un quesito sul corretto trattamento fiscale di un contratto di appalto per la costruzione di una struttura destinata a offrire ospitalità e assistenza socio-sanitaria a persone disabili.

La fattispecie proposta all’amministrazione vede coinvolti tre soggetti:
una società a responsabilità limitata, che dovrà occuparsi di gestire l’appalto e provvedere alla costruzione degli edifici, eventualmente con la possibilità di subappaltare l’esecuzione dei lavori a terzi;
una fondazione Onlus, che curerà la gestione logistica del progetto e l’amministrazione della struttura;
un’associazione di genitori, che si occuperà di tutti gli aspetti clinici e funzionali.

Gli istanti chiedono di sapere se per la costruzione sia possibile beneficiare dell’Iva agevolata al 10% (anziché al 22%), prevista dai numeri 127-quinquies, sexies e septies, della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972, in virtù dell’assimilazione (ai fini fiscali) di tali edifici con i fabbricati abitativi non di lusso previsti dalla «legge Tupini» (per i quali trova applicazione l’aliquota ridotta).

La risposta dell’amministrazione è positiva e muove dal combinato disposto del citato numero 127-quinquies e dell’articolo 1 della legge 659/1961. Tali disposizioni estendono le agevolazioni Iva previste per i contratti di appalto per la costruzione di immobili Tupini anche ad ulteriori edifici destinati a particolari finalità di interesse collettivo. Si tratta, in particolare, degli immobili individuati all’articolo 2, comma 2, del regio decreto 1094/1938, quali «gli edifici scolastici, le caserme, gli ospedali, le case di cura, i ricoveri, le colonie climatiche, i collegi, gli educandati, gli asili infantili, gli orfanotrofi e simili».

Tanto osservato, il regio decreto è stato abrogato nel 2008 ma il richiamo agli edifici ivi contemplati è da ritenersi ancora validamente applicabile secondo l’agenzia delle Entrate. Il rinvio contenuto nella norma del 1961 (a sua volta richiamata nel citato numero 127-quinquies della tabella allegata al dpr 633/1972) non deve intendersi riferito al precetto di legge ormai abrogato, bensì alle tipologie di edifici ivi descritte. richiama espressamente la norma del 1961, attualmente in vigore,

Resta inteso, in ogni caso, che gli immobili costruiti dovranno avere in concreto tutte le caratteristiche strutturali per rientrare nelle citate categorie per le quali trova applicazione l’aliquota agevolata (case di cura, ricoveri o strutture similari) e che la struttura dovrà essere gestita al fine di rispettare le finalità sociali cui è destinata. Sarà quindi importante che il contratto di appalto rechi indicazioni puntuali in tal senso, onde evitare il pagamento dell’Iva in misura ordinaria. Quest’ultima circostanza si potrebbe verificare, ad esempio, laddove la struttura fosse realizzata con un unico contratto di appalto con corrispettivo unico forfettario.

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