Controlli e liti

Iva al 10% sulle crociere addebitate a holding Ue

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di Massimo Sirri e Riccardo Zavatta

Si applica il regime Iva delle prestazioni di trasporto passeggeri allo svolgimento di brevi crociere, il cui corrispettivo è addebitato da una società italiana alla propria capogruppo comunitaria. È dunque corretta la fatturazione in regime di esenzione per i trasporti urbani (le cui regole sono state riviste dalla legge di Bilancio 2017) e con applicazione dell’aliquota del 10% in caso di trasporti extraurbani, trattandosi di operazioni interamente rilevanti in Italia dal punto di vista territoriale. Queste le conclusioni della Commissione tributaria provinciale di Milano nella sentenza 44/18/2019 (presidente e relatore Nobile De Santis).

La vicenda è relativa a una controversia instaurata a seguito di un accertamento (per l’anno 2012), volto a contestare la qualificazione come contratto di trasporto di un insieme di operazioni che sarebbero invece riconducibili a una complessa attività di tipo turistico-ricreativo, comprensiva di servizi di pensione, somministrazione di bevande e intrattenimento vario. Una volta riqualificate come prestazioni di tipo generico, così almeno s’intuisce dal testo della pronuncia, il Fisco non ne faceva tuttavia derivare l’esclusione dal campo applicativo Iva ai sensi dell’articolo 7-ter del Dpr 633/1972 (in quanto servizi resi a operatore economico estero), pretendendo l’addebito del tributo con aliquota ordinaria. Non essendo la società italiana iscritta al Vies, non si renderebbe infatti applicabile la disciplina Iva delle operazioni in ambito Ue (circolare 39/E/2011 e risoluzione 42/E/2012).

Sul punto, in linea con l’orientamento della giurisprudenza comunitaria (C-21/16), infine accolto anche dalle Entrate (risposta alla stampa del 23 gennaio scorso), i giudici affermano che l’iscrizione Vies non ha «alcun valore sostanziale» e che, quindi, in assenza di elementi idonei a far supporre una frode, la circostanza è irrilevante.

Tale precisazione, in ogni caso, pare assorbita dalla valutazione in merito all’effettiva natura delle prestazioni. Secondo la commissione tributaria, infatti, le operazioni poste in essere dalla società, individuabili, secondo l’agenzia delle Entrate, in apposito «contratto di noleggio» con la capogruppo (rapporto – quest’ultimo – che, se verificato, avrebbe potuto portare a esiti diversi, data la disciplina della territorialità Iva del noleggio di mezzi di trasporto), sebbene riconducibili all’esecuzione di attività «crocieristica», rappresenterebbero prestazioni di trasporto passeggeri. E ciò, in forza di quanto stabilito dall’articolo 3, lettera t), del regolamento Ue 1177/2010, secondo cui una crociera rappresenta (appunto) un servizio di trasporto via mare o per vie navigabili.

In base alle regole di territorialità (ex articolo 7-quater, lettera b), Dpr 633/72), le prestazioni contestate rileverebbero dunque per intero in Italia con applicazione del relativo regime (esenzione, imponibilità, aliquota). Il riferimento al regolamento unionale, tuttavia, potrebbe rivelarsi debole, ove si consideri che riguarda la materia dei diritti dei passeggeri che viaggiano via mare o per vie navigabili, e non altri ambiti. Inoltre, la giurisprudenza nazionale di legittimità sembra orientata a privilegiare la natura turistico ricreativa di tali attività (Cassazione, ordinanza 12599/2014).

Ctp Milano 44/18/2019

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