Iva al 10% sui pannelli fotovoltaici acquistati dall’importatore e rivenduti a installatori
L’aliquota Iva ridotta al 10% spetta anche sull’importazione di pannelli fotovoltaici da parte di imprese che non li impiegano direttamente nell’installazione di impianti fotovoltaici, ma li cedono a operatori terzi che a loro volta li utilizzano per la realizzazione di detti impianti. È questo l’importante principio fissato dalla Cassazione, con la sentenza 30138/2019.
In base all’articolo 16 del Dpr 633/1972 si applica l’aliquota Iva ridotta al 10%, tra l’altro, agli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica ex n. 127-quinquies) della Tabella A - Parte III - allegata al Dpr 633/1972; inoltre, la stessa aliquota spetta in base al successivo n. 127-sexies), ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere e degli impianti di cui al n. 127-quinquies).
La Suprema Corte aveva già stabilito qualche mese fa che l’aliquota Iva al 10% non si applica alle cessioni di pannelli solari, in quanto gli stessi, singolarmente considerati, pur essendone una componente necessaria, non costituiscono di per sé un impianto fotovoltaico, ai sensi del n. 127-quinquies): tale disposizione, nell’utilizzare il termine “impianto”, fa riferimento a un insieme di componenti predisposti per la produzione di beni, senza che sia possibile un’interpretazione estensiva di una norma che contempla un’agevolazione; ne consegue che, in detta ipotesi, può solo trovare applicazione in presenza delle condizioni ivi stabilite il regime agevolativo previsto dal n. 127-sexies). Le due agevolazioni, in sostanza, riguardano beni diversi, nel primo caso gli “impianti” (che non sono generalmente costituiti dal solo pannello solare, ma da una pluralità di elementi) e nel secondo caso i “beni”, vale a dire gli elementi singoli, non combinati con altri come avviene nella realizzazione di un “impianto” (cfr. Cassazione 7788/2019).
Secondo il Fisco, però, il n. 127-sexies), nel precisare che i beni debbono essere forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies), richiederebbe una sorta di diretto e immediato collegamento degli stessi con l’attività di costruzione delle opere, impianti ed edifici; ne deriverebbe, quindi, la spettanza dell’aliquota Iva ridotta al 10% solo nel caso in cui gli stessi fossero importati da soggetti che li utilizzassero direttamente per tale attività, mentre, nel caso in cui l’importazione sia perfezionata da un soggetto che non installa direttamente i beni, costruendo opere, impianti o edifici che li contemplano, ma da un soggetto che rivende tali pannelli ad altri che operano in tal senso, l’agevolazione non spetterebbe.
La Cassazione, con la sentenza odierna, ha bocciato tale tesi, stabilendo che, in tutti quei casi in cui il legislatore ha inteso far rilevare per la spettanza dell’aliquota più mite le caratteristiche soggettive del contribuente, tale elemento è stato oggetto di espressa previsione normativa: pertanto, ove tale limitazione non sia prevista, l’agevolazione spetta unicamente in forza delle qualità oggettive del bene.
Nel caso di specie, tutti i moduli fotovoltaici importati erano stati poi ceduti a clienti che sono installatori di materiale elettrico o venditori grossisti e, in tutti i casi, tali clienti avevano rilasciato all’importatore una dichiarazione al fine di fruire dell’aliquota Iva agevolata, dichiarando di installare i moduli acquistati in impianti di cui al punto 127-quinquies): per tali ragioni, quindi, anche l’importatore aveva diritto di fruire dell’aliquota Iva ridotta al 10%.
Cassazione, sentenza 30138 del 20 novembre 2019