Iva al 10% sull’acqua di sorgente venduta in bottiglie e boccioni
La commercializzazione di acqua di sorgente, anche se operata attraverso la distribuzione in bottiglia o boccioni, sconta l’IVA agevolata al 10 per cento. È pertanto illegittimo l’avviso di accertamento motivato su una diversa interpretazione della norma da parte dell’amministrazione finanziaria, fondata sull’assimilazione dell’acqua di sorgente all’acqua minerale. A confermare questo orientamento è la Ctp di Modena 570/2/2017 (presidente Zanichelli, relatore Saracini), depositata il 25 luglio scorso.
La vicenda traeva origine da un avviso di accertamento per l’anno 2011 notificato a una società attiva nella distribuzione di acqua di sorgente, con il quale l’ufficio aveva ripreso la maggiore imposta Iva derivante dall’applicazione dell'aliquota ordinaria del 20%, anziché di quella ridotta del 10% originariamente applicata.
La contestazione era fondata esclusivamente sull’interpretazione contenuta nella risoluzione 11/E del 17 gennaio 2014 della Direzione centrale normativa dell’Agenzia, in base alla quale alle acque di sorgente, anche se distribuite in bottiglia, boccioni o contenitori simili, non sarebbe possibile applicare l’aliquota del 10% prevista per le acque minerali naturali. Ciò in quanto le acque di sorgente commercializzate in contenitori sarebbero paragonabili all’acqua minerale, per la quale è prevista l’applicazione dell’Iva ordinaria.
Secondo il documento di prassi, l’aliquota del 10% si applica esclusivamente all’erogazione di acqua del servizio pubblico attraverso la rete idrica.
I giudici di Modena, davanti all’impugnazione del contribuente, hanno innanzitutto verificato che la tabella parte III del Dpr 633/1972 prevede, al numero 81, l’applicazione dell’aliquota del 10% per la cessione di acqua e acque minerali.
Per questa seconda fattispecie, poi, l’articolo 5, comma 3 del Dl 261/1990, ha introdotto una distinzione tra due tipologie di prodotti: le acque destinate al consumo umano e le acque minerali, prevedendo l’aliquota nella misura del 19% (20% per l’anno 2011) per le sole acque minerali.
In base al Dlgs 31/2001, a prescindere dalla loro origine, le acque destinate al consumo umano sono tutte le acque trattate o non trattate destinate ad uso potabile per la preparazione di cibi e bevande o per altri usi domestici, indipendentemente dal fatto che siano distribuite tramite una rete idrica o mediante cisterne, bottiglie o contenitori per uso alimentare.
Conseguentemente, la norma non attribuisce alcuna rilevanza alle modalità di erogazione al pubblico delle acque destinate al consumo umano, risultando indifferente ai fini Iva il sistema di distribuzione delle stesse al consumatore finale
Le conclusioni della Ctp di Modena confermano l’orientamento assunto dalla medesima Ctp (sentenza 259/2/2017) e dalla Ctp di Bologna (sentenza 1232/09/16), secondo le quali la cessione dell’acqua di sorgente sconta sempre l’aliquota del 10%, così contrastando l’unica risoluzione intervenuta in materia utilizzata dagli uffici per fondare la ripresa a tassazione.