Iva agevolata per il box di pertinenza della prima casa
La vendita del primo box reso pertinenziale ad abitazione (cioè l’abitazione non deve avere come pertinenziali altri box) effettuato dall’impresa costruttrice è soggetto all’applicazione dell’Iva al 4% anche se l’acquirente possiede due abitazioni nello stesso comune in cui acquista il box (numero 21, Tabella A, Parte II, Tabella A, Parte III, Dpr 633/72). Le agevolazioni fiscali per l’acquisto della prima casa (n.21, Tabella A, Parte II, Dpr 633/72 o articolo 1 Tariffa Dpr 131/1986, cioè Iva al 4% e registro, ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 200 euro cadauna, ovvero, se acquisto non da impresa, imposta di registro 2% e ipotecarie e catastali in misura fissa pari a 50 euro cadauna), si applicano a condizione che nell’atto di compravendita l’acquirente dichiari: di non essere titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune dove si trova l’immobile oggetto dell'acquisto agevolato; di non essere titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione, acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Le stesse condizioni valgono anche per l’acquisto della pertinenza. In sostanza, in sede di acquisto per avere l’Iva al 4% per il box occorre dichiarare che nel comune ove si acquista non si posseggono altri box pertinenziali alla casa acquistata come effettivamente si riscontra nel caso di specie. In sostanza non si può comprare con Iva al 4% un'altra prima casa ma un primo box pertinenziale.
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