Imposte

Iva, corsa a ostacoli per il recupero

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di Massimo Sirri e Gian Paolo Tosoni

Restano lunghi (e incerti) i tempi di recupero dell’Iva nel caso in cui la controparte sia interessata da procedure concorsuali. La circolare 8/E/2017 conferma le indicazioni fornite a Telefisco sia con riguardo agli obblighi dei curatori fallimentari di registrare le note in diminuzione emesse dai creditori , sia in relazione alla possibilità di recuperare il credito Iva solo se il concordato preventivo risulta infruttuoso . Pronunciandosi sull’abrogazione (ad opera della legge di stabilità 2017) della disciplina introdotta dalla legge 208/2015 (mai entrata in vigore) in materia di emissione delle note di variazione Iva, il documento di prassi ha di fatto restaurato il precedente penalizzante regime.

Ma andiamo con ordine. La circolare dà atto, in sostanza, del fatto che è possibile emettere nota d’accredito solo al termine della procedura concorsuale nel caso in cui questa si riveli infruttuosa. Il che, in caso di fallimento, si verifica una volta scaduto il termine per le osservazioni al piano di riparto o per il reclamo al decreto di chiusura, se manca il piano di riparto. Richiamando la risoluzione 155/E/2001 (e, con specifico riferimento al concordato preventivo, ma – si ritiene - con valenza generale, anche la circolare 77/E/2000), le Entrate precisano che la curatela fallimentare è tenuta a registrare la variazione in aumento, conseguente alla nota in diminuzione ricevuta, senza tuttavia includere il debito Iva nel riparto finale, al solo fine d’evidenziare il correlato credito che l’erario può esigere nei confronti del debitore tornato in bonis (condizione che, in caso di società fallita, appare almeno dubbia). Non essendo collegata solo alla situazione oggettiva del debitore (certificata dall’avvio della procedura), l’emissione della nota di credito dovrebbe inoltre continuare a essere subordinata alla previa insinuazione allo stato passivo, come previsto dalla risoluzione 195/E/2008. Dovendo registrare i predetti documenti scatta di conseguenza anche l’obbligo di indicare le predette operazioni nella dichiarazione Iva.

Con la seconda risposta, l’Agenzia affronta il caso del concordato preventivo riaffermando l’orientamento assunto in passato secondo cui, per l’emissione della nota di credito, è necessario avere riguardo, oltre che alla sentenza di omologa, anche al momento in cui il debitore concordatario adempie gli obblighi assunti, con un’evidente differimento dei tempi di recupero. Tempi destinati a dilatarsi ulteriormente nel caso in cui il concordato sfoci in fallimento, dato che, in tale ipotesi, occorre rispettare la tempistica prevista per tale procedura. Anche per il concordato preventivo, comunque, la ricezione delle note di credito non dovrebbe comportare il versamento dell’imposta, stante l’effetto estintivo della procedura (risoluzione 161/E/2001).

La circolare non si occupa né di piani attestati né di accordi di ristrutturazione del debito . Pertanto, ferma restando la possibilità di emettere la nota in diminuzione fin dal momento d’apertura della procedura (ossia alla pubblicazione del piano al registro imprese o all’omologa dell’accordo), rimane a carico dell’impresa debitrice la contestuale rilevazione del debito d’imposta verso l’erario. Il taglio “lineare” cui è stato sottoposto l’articolo 26 del Dpr 633/1972 (sono state risparmiate solo le procedure esecutive individuali) ha eliminato dal testo normativo ogni riferimento all’amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. Ne deriva, come evidenziato anche da Assonime (circolare 1/2017), la necessità di chiarire se ciò determini l’esclusione di tale procedura dal novero di quelle che consentono l’emissione della nota d’accredito, come stabilito dalla la circolare 77/E/2000. Aderendo invece alla tesi che ammette la variazione in diminuzione anche per tali procedure, resta da capire quale sia il momento a partire dal quale è possibile procedere al recupero dell’imposta. Vista la tendenziale uniformità di scopi con accordi di ristrutturazione e piani attestati, potrebbe valere il momento in cui si apre la procedura.

Agenzia delle Entrate, circolare 8/E/2017

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