Iva detraibile per l’acquisto dell’immobile abitativo da utilizzare per un’attività ricettiva
L’indetraibilità non opera per le spese sostenute dalle imprese di costruzione, nonché da quelle che pongono in essere locazioni esenti che determinano l’applicazione del pro rata di detrazione
La risposta è affermativa. Il diritto alla detrazione, nell’ipotesi di acquisto di fabbricato destinato ad attività ricettiva è subordinato (come indicato nella risoluzione 18/E/2012) alla verifica, sotto il profilo sostanziale, se l’immobile abitativo, al momento dell’acquisto o nel momento successivo in cui sono realizzati lavori di manutenzione o ristrutturazione, sia già utilizzato per lo svolgimento di attività ricettizia, ovvero se a tale utilizzazione risulti destinato anche sulla base del provvedimento urbanistico dei lavori. Secondo quanto stabilito dall’articolo 19-bis1 lettera i), del dcereto Iva, Dpr 633/1972, infatti, «non è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto di fabbricati, o di porzione di fabbricato, a destinazione abitativa né quella relativa alla locazione o alla manutenzione, recupero o gestione degli stessi». L’indetraibilità non opera per le spese sostenute dalle imprese di costruzione, nonché da quelle che pongono in essere locazioni esenti che determinano l’applicazione del pro rata di detrazione (articolo 19). Tale limitazione non opera per le imprese ricettive che acquistano immobili abitativi da destinare allo svolgimento dell’attività d’impresa (turistico-ricettiva). In tali casi, infatti, occorre tenere conto dell’utilizzo concreto del fabbricato, dimostrando che il medesimo è inerente all’esercizio effettivo dell’attività d’impresa (Corte di Cassazione 8628/2015, 4606/2016 e 6883/2016).
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