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Iva, il differimento dell’esigibilità sposta in avanti anche la detrazione

La Corte di giustizia Ue: il diritto sorge dopo se l’imposta è dovuta al momento del pagamento del corrispettivo

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di Anna Abagnale e Bendetto Santacroce

Non è possibile spezzare il nesso tra esigibilità dell’Iva e il diritto alla detrazione.
Se, in forza di una deroga nazionale, l’Iva diventa esigibile nei confronti del cedente/prestatore solo al momento dell’incasso del corrispettivo, non è possibile disporre contestualmente che il diritto alla detrazione resti collegato al momento di effettuazione dell’operazione. Detto altrimenti, se l’imposta è dovuta al momento del pagamento del prezzo allora sorge anche il diritto alla detrazione.

Con la sentenza nella causa C-9/20, risolvendo una questione di diritto tedesco, la Corte di giustizia esprime un principio senz’altro utile anche per l’interpretazione della disciplina Iva nazionale. La norma interna (articolo 6, comma 3, Dpr 633/1972) prevede che le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo. Trattasi di una deroga, concessa dall’articolo 66, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/Ce, al principio secondo cui il momento nel quale l’imposta diviene esigibile coincide con quello in cui le merci sono cedute o i servizi prestati, principio che, dunque, per l’ordinamento italiano, continua a valere solo per le cessioni di beni (articolo 6, comma 1, del Dpr 633/1972).

Ebbene, secondo la Corte, il “differimento” dell’esigibilità dell’imposta (ovvero del diritto dell’erario di riscuotere l’Iva sull’operazione) rispetto al fatto generatore (inteso come effettuazione dell’operazione) comporta un differimento anche del diritto alla detrazione.

Nello specifico, la Corte sottolinea che se il legislatore Ue avesse voluto che il diritto a detrazione sorgesse invariabilmente al momento della cessione di beni o della prestazione di servizi, avrebbe potuto collegare il momento in cui sorge la detrazione al fatto generatore dell’imposta, piuttosto che al momento in cui l’Iva diventa esigibile (momento che è soggetto a deroghe).

Tale sentenza risulta di interesse soprattutto in riferimento ad eventuali contestazioni di illegittima detrazione in quanto “tardiva”. Il caso tedesco all’attenzione della Corte – che ben potrebbe verificarsi nell’ordinamento italiano – riguarda una società che esercitava il proprio diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte nel corso del periodo nel quale aveva avuto luogo il pagamento. Diversamente, l’Amministrazione finanziaria, ritenendo che il diritto a detrazione dell’imposta assolta a monte fosse sorto al momento della realizzazione dell’operazione procedeva al recupero della detrazione. Ebbene, alla luce della sentenza, un recupero del genere sarebbe senza dubbio inammissibile.

Questo articolo fa parte del Modulo24 Iva del Gruppo 24 Ore.

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