Imposte

Iva, diritto di rivalsa per il destinatario dell’accertamento

La risposta a interpello 510: non è rilevante che l’attività esercitata sia diversa da quella oggetto di rettifica

Il soggetto destinatario dell’avviso di accertamento è colui che può esercitare il diritto di rivalsa previsto dall’articolo 60, comma 7, del Dpr 633/1972 non rilevando, ai fini della applicabilità della norma, il fatto che ad oggi l’attività esercitata dallo stesso sia sostanzialmente diversa da quella oggetto di accertamento.

L’agenzia delle Entrate nella risposta 510/2021 ha chiarito una serie di aspetti posti dalla società istante, soggetto non residente, identificato in Italia, che aveva definito un accertamento con l’istituto della definizione agevolata.Ebbene, secondo l’ufficio occorre far riferimento alle condizioni esistenti al momento di effettuazione della originaria operazione, da considerarsi riferito alla disciplina sostanziale applicabile all’operazione posta in essere fra le parti, successivamente oggetto di accertamento. E ciò sia per l’esercizio del diritto di rivalsa che per l’esercizio del diritto a detrazione.

La nota di variazione in aumento deve essere emessa nei confronti della cessionaria destinataria della fattura originaria che, qualora non fosse identificata in Italia, potrà recuperare l’Iva assolta in rivalsa mediante richiesta di rimborso ovvero, potrà acquisire una partita Iva italiana cui far intestare la nota di variazione in aumento e recuperare in detrazione l’imposta pagata in rivalsa.

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