Adempimenti

Iva e fallimenti, percorso separato in dichiarazione per le operazioni a cavallo

L’interpello 230 individua le regole da seguire quando il corrispettivo venga incassato dopo la dichiarazione di fallimento

IMAGOECONOMICA

di Giuseppe Latour

L’Iva relativa a operazioni a cavallo del fallimento segue nella dichiarazione un percorso separato. Lo ha spiegato l’agenzia delle Entrate nella risposta a interpello 230, pubblicata l’7 aprile 2021. Il quesito riguarda, più nello specifico, le sorti dell’Iva di rivalsa relativa a cessioni di contratti sportivi, effettuate prima dell’avvio della procedura concorsuale (avvenuta nel 2019), quando il corrispettivo è incassato dopo la dichiarazione di fallimento.

Sul punto una direzione regionale, sollecitata a un chiarimento, aveva spiegato che l’Iva relativa alle prestazioni realizzate ante-fallimento, addebitata in via di rivalsa nel corso della procedura concorsuale, non costituisce un debito prededucibile ma concorsuale. Ne consegue la necessità di annotare separatamente le fatture emesse per documentare l’incasso del corrispettivo, senza far confluire il debito Iva nella liquidazione.

L’agenzia, nella sua risposta, spiega che quando l’evento generatore del debito Iva si verifica prima dell’apertura della procedura concorsuale, la circostanza che l’Iva diventi esigibile nel corso della procedura non ne modifica la natura: quindi, il credito non può considerarsi prededucibile ma partecipa alla ripartizione dell’attivo con gli altri crediti concorsuali.

In assenza di una modulistica specifica, allora, è possibile presentare la dichiarazione annuale Iva 2021 (relativa al 2020) seguendo le istruzioni per la compilazione del punto A del paragrafo 2.3 «Fallimento e liquidazione coatta amministrativa», nonostante il fallimento sia stato aperto nel 2019.

Nella pratica, bisognerà presentare una dichiarazione Iva 2021 con due moduli:

- nel primo, dopo aver barrato la casella posta al rigo VA3, vanno indicate le operazioni effettuate nel periodo ante fallimento la cui Iva è divenuta esigibile e/o detraibile nel 2020;

- nel secondo vanno indicate le operazioni attive e passive effettuate nel periodo d’imposta 2020.

Secondo le istruzioni del modello, laddove emerga un debito Iva dalle operazioni relative al periodo ante fallimento, «occorre riportare nel quadro VX solo il credito o il debito risultante dal quadro VL del modulo relativo al periodo successivo alla dichiarazione di fallimento ...in quanto i saldi risultanti dalla sezione 3 del quadro VL dei due moduli non possono essere né compensati né sommati tra loro».

L’eventuale eccedenza a credito Iva emergente dal quadro VX può essere utilizzata per compensare, mediante modello F24, debiti fiscali e contributivi maturati successivamente all’apertura del fallimento.

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