Imposte

Iva, esclusa la non imponibilità a cascata per il subappalto

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di Marco Magrini e Benedetto Santacroce

I corrispettivi dei contratti posti in essere dal ministero delle infrastrutture e trasporti (Mit) per i lavori necessari alla sede dell’Istituto universitario europeo di Firenze (Iue) non scontano l’Iva, ma agli stessi non si applica la disciplina di non imponibilità prevista dall’articolo 72 del Dpr 633/72, derivando l’esenzione dalla convenzione e accordo di sede fra lo Stato Italiano e lo Iue. Di conseguenza gli acquisti di beni e servizi, anche in subappalto, effettuati dall’appaltatore per la realizzazione dei lavori non possono essere effettuati in regime di non imponibilità non realizzandosi l’effetto a cascata sui fornitori dell’appaltatore e non applicandosi neppure l’equiparazione per le operazioni che danno diritto a plafond in capo all’esportatore abituale.

Questo principio si ricava dalla risposta all’interpello 366 di ieri dove viene chiarito che l’articolo 72 del decreto Iva considera non imponibili, equiparandole a quelle agli articoli 8, 8-bis e 9 del Dpr 633/1972, una serie tassativa di operazioni aventi ad oggetto cessioni di beni e prestazioni di servizi a favore di soggetti analiticamente individuati e tale agevolazione non può essere estesa in via interpretativa ad altre operazioni e/o fattispecie. La condizione che consente di non assoggettare ad Iva i corrispettivi dovuti all’appaltatore è prevista dall’accordo di sede (Dpr 990/76) e dall’articolo 13 della legge 920/72 di ratifica della convenzione fra lo Stato italiano e lo Iue, quindi esprime la volontà del legislatore di non assoggettare ad alcuna forma di imposizione, diretta o indiretta, sia gli atti e i contratti che l’Amministrazione dello Stato deve compiere in esecuzione della Convenzione con l’Iue, sia gli acquisti di materiali effettuati per i fini ufficiali dell’Istituto (risoluzione 63/E/13).

L’Agenzia conferma che l’esenzione da Iva deriva da norma estranea al decreto Iva, e dovendo essere intesa in senso atecnico, sia da ricondurre al regime di non imponibilità Iva. Ciò, stante la specialità della disposizione, non introduce alcuna limitazione al diritto di detrazione Iva sugli acquisti di beni e servizi del fornitore per queste cessioni al Mit o all’Iue, che potrebbe invece derivare dall’articolo 19, comma 2, del Dpr 633/1972 in presenza di cessioni esenti o escluse da Iva.

Il regime di non imponibilità Iva resta applicabile esclusivamente ai rapporti tra la società appaltatrice e Mit, in base al contratto di appalto, ma non si estende ai corrispettivi dei contratti di subappalto stipulati per l’esecuzione dei lavori quando non vi sia, a carico del Mit, l’obbligo di pagare il corrispettivo direttamente al subappaltatore. Pertanto la società appaltatore riceverà dai propri fornitori fatture soggette alla disciplina Iva applicabile in base alla tipologia e oggetto della fornitura di servizi e/o di beni, in regime di Iva esposta ovvero in reverse charge, ma con Iva ordinariamente detraibile.

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