Imposte

Iva di gruppo solo se il controllo è stabile

La risposta a interpello 187: le quote oltre il 50% devono essere possedute almeno al 1° luglio dell’anno prima

Partecipazione alla liquidazione Iva di gruppo solo per le società fra cui sussistono, anche a seguito di operazione straordinaria, i requisiti di controllo societario senza soluzione di continuità. Le Entrate tornano con la risposta a interpello 187/2020 sul tema della procedura di liquidazione Iva di gruppo in risposta a un interpello presentato da una società coinvolta in una operazione straordinaria derivante da una più ampia operazione di riorganizzazione di un gruppo di società operative tutte controllate dalla medesima compagine sociale.


L’istante ha realizzato un’operazione di fusione per incorporazione nel mese di novembre 2019 con una società che, sin dal 1° luglio 2019, possedeva delle quote di partecipazione in altre società. Nello stesso mese di novembre 2019, inoltre, l’istante ha ricevuto un conferimento da parte dei suo i soci, di quote paritetiche di altre due società, dagli stessi possedute in data anteriore al 1° luglio 2019. La proposta è quella di esercitare l’opzione per la partecipazione alla liquidazione Iva di gruppo fra tutte le società, ovvero fra l’istante beneficiaria della fusione e le due società già controllate dall’incorporata e le altre due società di cui ha acquisito le quote a seguito del conferimento, sin dalla dichiarazione Iva 2020. Ciò in quanto, a seguito delle operazioni straordinarie, la società istante è subentrata senza soluzione di continuità nel controllo delle società già controllate dall’incorporata, acquisendone il controllo di maggioranza richiesto dall’articolo 73, ultimo comma del Dpr 633/72, dato che la società fusa deteneva una partecipazione totalitaria e nel controllo delle altre due società di cui ha acquisito le quote.

Le Entrate effettuano un distinguo. Solo per effetto dell’operazione di fusione e del conferimento delle partecipazioni da parte dei due Soci, l’istante è subentrata senza soluzione di continuità nel controllo delle società già controllate dalla società fusa ed ha acquisito il controllo di maggioranza nelle altre due società di cui ha acquisito le quote. Mentre con riferimento alle società controllate dalla società fusa si configura il passaggio senza soluzione di continuità, verrebbe a mancare in capo all’ istante il possesso, anche indiretto, della maggioranza delle azioni delle due società di cui ha acquisito le partecipazioni, per il periodo di tempo necessario a soddisfare il requisito temporale previsto dal citato articolo 73, ultimo comma, del decreto Iva che richiede il possesso delle azioni o quote nelle società controllate per una percentuale superiore al 50% del capitale, almeno dal 1° luglio dell’anno solare precedente.

Non si configurerebbe, quindi, un passaggio senza soluzione di continuità nella posizione giuridica di controllo che consentirebbe alle due società neo-controllate di accedere alla liquidazione Iva di gruppo già dal 2020.

In questo modo, l’Agenzia rispetta la ratio della norma, secondo cui sono da ritenersi escluse dalla disciplina della liquidazione Iva di gruppo, per motivi di cautela fiscale, le società che solo occasionalmente e temporaneamente sono tra loro vincolate, al fine di scongiurare che determinati soggetti transitino temporaneamente nel gruppo per poi uscirne all’ottenimento dei benefici fiscali connessi alla particolare procedura.

Diversamente, la variazione degli assetti di partecipazione tra le società del gruppo, non avrebbe avuto ripercussioni in termini di possibile applicazione della procedura di liquidazione dell’Iva di gruppo qualora, prima dell’operazione straordinaria ci fosse stato, comunque, seppur indirettamente, un controllo nelle due società incorporate.

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