Imposte

Iva indetraibile, non sempre aumenta il costo

di Paolo Meneghetti

Un tema che assume una rilevante importanza nell’ambito del calcolo del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali è quello rappresentato dagli oneri accessori di diretta imputazione, e tra questi, la questione dell’Iva indetraibile.

In linea generale va ricordato che il costo del bene va assunto in base alle indicazioni dell’articolo 110 del Tuir, cioè al lordo di oneri accessori di diretta imputazione. In tale contesto l’Iva indetraibile in tutto o in parte costituisce onere accessorio ? La questione è affrontata dalla circolare 9/E/21, paragrafo 4.2 che propone una soluzione non del tutto esauriente, nel senso che non sono esaminati tutti i casi possibili.

La prima necessaria distinzione riguarda la tematica dell’Iva totalmente indetraibile o parzialmente indetraibile. Nel primo caso si parlerà di onere accessorio di diretta imputazione mentre si dovrà pervenire alla decisione opposta nel secondo caso. Nel primo caso, Iva totalmente indetraibile, la citata circolare cita i casi di indetraibilità di cui all’articolo 19 bis 1 e 36 bis del Dpr 633/72.

La prima ipotesi attiene alla indetraibilità oggettiva in relazione al tipo di bene acquisito, la seconda ipotesi è l’indetrabilità per cosi dire “soggettiva” nel senso che dipende da una scelta di esonero da adempimenti eseguita da chi svolge unicamente operazioni esenti. In entrambe le ipotesi l’indetraibilità è totale e conosciuta fin dal momento in cui il bene è acquistato e da ciò deriva il carattere di accessorietà. In pratica per il calcolo del credito d’imposta si computerà l’imponibile più l’Iva indetraibile. Discorso diverso quando l’Iva è parzialmente indetraibile da pro rata parziale (svolgimento di attività sia imponibile che esenti): in tal caso l’Iva è una spesa generale che non costituisce onere accessorio quindi non rileva ai fini del calcolo del credito d’imposta .

Ciò che la circolare 9/21 non esamina è il tema dell’Iva totalmente indetraibile da pro rata integrale del 100%. Al riguardo la posizione della agenzia delle Entrate è tuttavia nota per effetto di precedenti interpretazioni tra cui la risoluzione 297/02 in cui si è affermato che l’Iva totalmente indetraibile da pro rata è onere accessorio del bene strumentale. Al riguardo va però sottolineato che la Corte di cassazione, con la recente sentenza n. 20435 del 2021 ha bocciato tale tesi sostenendo che non può essere accessorio un onere la cui accessorietà è conosciuta diversi mesi dopo l’acquisto del cespite per effetto del calcolo a consuntivo del pro rata. Tale Iva diventa spesa generale e quindi non computabile ai fini del calcolo del credito d’imposta, bensì deducibile come spesa generale a condizione che sia avvenuto il pagamento.

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