Iva italiana per i lavori della società svizzera su un immobile
Gli altri obblighi fiscali riguardano le imposte dirette, dove va verificata la soglia per la stabile organizzazione; non sono invece previste ritenute
Relativamente ai profili Iva, il servizio descritto si considera territorialmente rilevante in Italia in quanto si qualifica come servizio relativo a bene immobile e segue pertanto il disposto di cui all’articolo 7-quater del Dpr 633/1972. Al riguardo, l’agenzia delle Entrate, nella circolare 37/E/2011, precisa che tali prestazioni comprendono, ad esempio, quelle rese da ingegneri e architetti (o altri soggetti abilitati) relative alla progettazione e alla direzione di lavori immobiliari. Per le imposte dirette, occorre fare riferimento all’articolo 5 della convenzione Italia-Svizzera, al fine di verificare se è superata la soglia per l’individuazione della stabile organizzazione in Italia. Quanto alle ritenute, non emergono problematiche, in quanto:
- se non c’è stabile organizzazione la prestazione non è soggetta a tassazione in Italia;
- se c’è stabile organizzazione, la tassazione in Italia avviene senza ritenute (come se fosse una società italiana che viene pagata da un’altra società italiana).
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