Controlli e liti

Iva, l’omesso «confronto» travolge l’atto

Senza contraddittorio è nulla la pretesa per fatture soggettivamente inesistenti

di Massimo Sirri e Riccardo Zavatta

Secondo la Ctr Lazio 1467/3/2020 (presidente e relatore Block), in materia di Iva, la mancata attivazione del contraddittorio endoprocedimentale è idonea a porre nel nulla la pretesa fiscale per un’indebita detrazione dell’imposta relativa a fatture ipotizzate come soggettivamente inesistenti.

I motivi che la contribuente avrebbe potuto far valere nel confronto – mai avvenuto - hanno superato la cosiddetta soglia di “resistenza”, cioè la prova che non si trattava di ragioni del tutto “vacue” o “puramente pretestuose”. In linea con i principi della corte di Giustizia Ue (C-349/07, C-129/13 e C-130/13), accolti dalla Cassazione nella sentenza 24823/2015, i giudici affermano che la violazione dell’obbligo del preventivo contraddittorio determina la nullità dell’avviso e, pertanto, il rigetto dell’appello proposto dall’ufficio già soccombente in primo grado. La controversia infatti riguarda l’Iva, che rientra nella categoria dei tributi comunitari armonizzati, per i quali la violazione delle regole del procedimento in punto di contraddittorio implica «la nullità del conclusivo atto impositivo».

Dalla lettura della sentenza, però, non è dato conoscere neppure sommariamente quali siano i motivi che la parte ha «doviziosamente messo in luce nel ricorso di primo grado» e che hanno indotto a considerare superata la menzionata «prova di resistenza». Anche solo per cenni, sarebbe stato interessante verificare quali argomenti, favorevolmente accolti in entrambi i gradi, siano stati elaborati dalla contribuente. Quando viene individuato un soggetto che ha emesso fatture false (ancorché “solo” soggettivamente), il riflesso automatico è che tutte le fatture sono false e il contagio si diffonde a tutti quelli che hanno avuto a che fare con tale soggetto. Poteva quindi essere istruttivo sapere che vi sono fatti e circostanze in grado di smentire tale assunto.

Infine, in base alla recente circolare 17/E/2020, sono esclusi dal nuovo obbligo del contraddittorio preventivo (articolo 5 ter, Dlgs 218/97, per gli atti emessi dal primo luglio) gli accertamenti parziali, compresi quelli Iva basati su elementi certi e diretti. Ciò significa che una norma pensata per aumentare i “momenti di confronto” con il Fisco, finirà probabilmente per alimentare il contenzioso e riallontanare l’ordinamento nazionale dai principi comunitari.

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