Iva, l’uso anticipato del credito esistente non è sanzionabile
La compensazione anticipata di un credito Iva esistente, prima della sua esposizione in dichiarazione, non è equiparabile a un omesso versamento. Perciò, non può essere punita con la sanzione del 30%: piuttosto, si tratta di violazione meramente formale. Lo afferma la Ctp Vicenza, con la sentenza 460/1/17 depositata il 14 giugno 2017 (presidente Pietrogrande, relatore Mazzucato).
La pronuncia nasce da un atto di recupero, notificato dal Cento operativo di Venezia a una Srl, con cui si richiedeva il pagamento di una sanzione del 30% (nello specifico, di 3mila euro) a causa dell’utilizzo in compensazione di un credito Iva (per 10mila euro) maturato nel secondo trimestre 2011 e compensato con F24 prima del termine stabilito, cioè prima del 16 del mese successivo alla presentazione dell’istanza infrannuale (modello TR) da cui risultava il credito stesso (avvenuta il 27 luglio 2011).
Ricordiamo che il legislatore, da ultimo, in sede di conversione del Dl 50/2017 nella legge 96/2017 ha introdotto alcuni vincoli alla compensazione in F24 dei crediti Iva trimestrali di importo superiore a 5mila euro annui. In particolare, la compensazione può essere effettuata solo dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale (modello TR). Inoltre, per la presentazione dei modelli F24 in cui è esposta la compensazione del credito Iva è obbligatorio usare solo i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate.
Impugnato l’atto di recupero con istanza di reclamo/mediazione, il contribuente ne eccepiva l’illegittimità per non aver l’Agenzia consentito la definizione agevolata della sanzione a 1/3 (articolo 16, Dlgs 472/97) e, in subordine, per violazione del principio di proporzionalità della sanzione applicata: dopotutto si trattava di un credito comunque esistente, anche se compensato in anticipo.
Nell’accogliere il ricorso, il collegio vicentino ha ritenuto che la compensazione anticipata del credito Iva non sia sanzionabile, non essendo consentita l’applicazione analogica dell’articolo 13, comma 1, del Dlgs 471/97, che regola solo gli omessi o tardivi pagamenti delle imposte e non anche il caso (diverso) della compensazione di un credito Iva esistente.
Richiamando quanto più volte statuito dalla Corte di giustizia europea sulla sproporzione delle sanzioni tributarie vigenti nel sistema italiano in caso di omesso versamento delle imposte (pari al 30%), la Ctp ha sottolineato che in molti casi il Fisco punisce duramente comportamenti formali e che, in ogni caso, la valutazione della proporzionalità o meno della sanzione irrogata compete solo al giudice di merito in caso di contestazione del contribuente.
Pertanto, nel caso di specie, in assenza di una esplicita contestazione da parte dell’ufficio della sussistenza del credito, il giudice ha ritenuto illegittima e non irrogabile la sanzione del 30% prevista per le ipotesi di omesso versamento per evidente sproporzione.
Ctp Vicenza, sentenza 460/1/2017
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