Adempimenti

Iva, mini-proroga senza effetto sulle compensazioni dal 16 marzo

di Gian Paolo Tosoni

Le dichiarazioni annuali Iva per l’anno 2016, presentate entro il termine del 3 marzo non saranno sanzionate ma rimane invariato il termine del 28 febbraio per tutti gli adempimenti che fanno riferimento alla scadenza della dichiarazione. Pertanto la compensazione per i crediti di importo superiore a 5mila euro potrà essere eseguita a partire dal 16 marzo 2016 anche se la dichiarazione è stata presentata nei primi tre giorni di marzo. Lo ha precisato la risoluzione 26/E/2017 di ieri.
Si ricorda che con comunicato stampa del 1° marzo 2017, l’Agenzia aveva consentito l’invio della dichiarazione Iva oltre il termine del 28 febbraio, fino al 3 marzo precisando che entro tale data le «dichiarazioni inviate si consideravano tempestive». La tolleranza veniva giustificata a causa dei problemi di rallentamento nel canale di trasmissione, che poteva aver generato difficoltà ai contribuenti nella trasmissione telematica delle dichiarazioni entro il termine naturale del 28 febbraio.Con la risoluzione n.26/E di ieri l’Agenzia chiarisce che il termine per la presentazione della dichiarazione non è stato prorogato, ma è stato solo consentito di inoltrare la stessa entro il 3 marzo 2017.
La precisazione ha come conseguenza che tutti gli adempimenti fiscali connessi al “termine di presentazione” del modello di dichiarazione annuale Iva dovranno essere eseguiti facendo riferimento esclusivamente alla data del 28 febbraio 2017 e non, invece, a quella del 3 marzo. In particolare si ricorda che l’articolo 2, comma 7 del Dpr n.322/1998 prevede che sono considerate valide le dichiarazioni presentate entro novanta giorni dal termine, fatta salva l’applicazione delle sanzioni; pertanto la omessa presentazione della dichiarazione Iva può essere sanata entro il termine del 29 maggio 2017.
Anche il termine del ravvedimento operoso (articolo 13, lettere b e seguenti, del Dlgs n. 472/1997) relativamente alle omissioni effettuate negli anni precedenti, al fine di stabilire l’entità della riduzione della sanzione, l’adempimento doveva essere eseguito entro il 28 febbraio 2017. Così pure per la stampa dei registri Iva che deve essere eseguita entro tre mesi dal termine di presentazione della dichiarazione Iva (articolo 7, Dl n. 357/1994) occorre fare riferimento alla data del 28 febbraio e pertanto dovrà avvenire entro il prossimo 28 maggio. Inoltre, la risoluzione chiarisce che la compensazione “orizzontale” del credito Iva annuale nel modello F24, per importi superiori a euro 5.000 annui potrà essere effettuata a partire del 16 del mese di marzo 2017 anche se la dichiarazione annuale è stata presentata dopo il 28 febbraio ma entro il 3 marzo 2017. L’articolo 17 del Dlgs 241/1997 dispone, infatti, che la compensazione del credito Iva, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione. Dunque, il dubbio era che, in caso di presentazione della dichiarazione nei primi giorni di marzo, l’utilizzo del credito potesse essere rinviato a decorrere dal 16 di aprile. Invece, l’Agenzia chiarisce che anche i contribuenti che hanno trasmesso la dichiarazione Iva nei primi giorni di marzo possono compensare il credito Iva dal 16 marzo prossimo.Il posticipo al 3 marzo 2017 per la trasmissione della dichiarazione Iva non ha alcuna rilevanza sui versamenti dell’imposta risultante a debito. Infatti il termine scade il 16 marzo 2017. Si ricorda che il contribuente ha due possibilità di procrastinare i versamenti: in primo luogo può rinviare il pagamento del saldo al 30 giugno (termine per il versamento a saldo delle imposte dirette) maggiorando l’importo a titolo di interesse dello 1,6%. In alternativa può rateizzare il versamento fino al 16 novembre pagando la prima rata entro il 16 di marzo e maggiorando le rate successive degli interessi nella misura dello 0,33% mensile.

La risoluzione n. 26/E

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