Imposte

Iva, nel modello TR la compensazione al 7%

Aggiornamento dopo la mancata proroga della percentuale al 9,5%

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di Gianni Allegretti

L’agenzia delle Entrate ha provveduto all’aggiornamento del modello Iva TR da utilizzare per le istanze di rimborso Iva trimestrale inserendo la percentuale di compensazione Iva in agricoltura 7% applicabile alle cessioni degli animali della specie bovina, compreso il genere bufalo effettuate dai produttori agricoli che operano con applicazione del regime speciale per l’agricoltura all’articolo 34 del Dpr 633/72.

L’aggiornamento si è reso necessario in conseguenza della mancata proroga della percentuale (9,5%) di compensazione applicabile sino al 31 dicembre scorso che ha comportato l’automatico ritorno alla percentuale (7%) applicata sino al 2015 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 2 marzo 2023).

Le operazioni attive e passive

Il modello Iva TR aggiornato prevede, quindi, l’inserimento del rigo TA5 nel quadro TA (Operazioni attive) e del rigo TB5 nel quadro TB (Operazioni passive) ove indicare l’ammontare imponibile e l’imposta delle operazioni soggette alla percentuale del 7% che, si ribadisce, sono esclusivamente quelle delle cessioni degli animali della specie bovina.

Nella sezione Modelli e istruzioni del sito dell’agenzia delle Entrate è precisato che il modello aggiornato è utilizzabile a partire dal 1° aprile per le istanze di rimborso relative alle operazioni del primo trimestre ed altresì che il modello precedente sarà utilizzabile sino al 2 maggio 2023 con la conseguenza che per le istanze relative al primo trimestre potranno essere utilizzati entrambe i modelli dei quali quello aggiornato dovrà essere utilizzato dagli allevatori che operano in regime speciale ex articolo 34 del Dpr 633/1972 e da tutti i contribuenti che hanno effettuato acquisti da produttori agricoli esonerati.

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