Iva non versata, prova della crisi di liquidità a carico del contribuente
La Cassazione dopo la riforma fissa i presupposti necessari per la non punibilità. La mancanza di cassa non deve essere imputabile all’imprenditore
La non punibilità dei reati di omesso versamento di Iva e di ritenute può essere riconosciuta solo quando l’omissione dipende da una crisi di liquidità non imputabile, non transitoria e sopravvenuta all’incasso dell’imposta o all’effettuazione delle ritenute. L’onere di provarne tutti i presupposti grava sul contribuente. A fornire queste rigorose indicazioni è la Cassazione, sezione III penale, con la sentenza 39154/2025.
I fatti e il ricorso
Il legale rappresentante di una società di autotrasporti era condannato per...





