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Iva, ravvedimento precluso se il controllo automatizzato rileva il mancato versamento

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di Rosanna Acierno

La domanda

A seguito di mia comunicazione della liquidazione periodica Iva del primo trimestre, non avendo versato l’Iva entro 16 maggio, mi viene notificata, dopo 4 mesi, la comunicazione di irregolarità per omesso versamento con sanzione ridotta al 10% per pagamento entro 30 giorni. Vorrei sapere se è possibile avvalersi ancora del ravvedimento operoso.
In caso di risposta negativa, mi preme far notare come le norme sul ravvedimento, per questi casi e per chi poteva pagare un pò per volta, pagando sanzioni basse, non hanno più senso. Anzi, si mettono ancor di più in difficoltà le persone oneste ma in crisi di liquidità.D.S. – Lucera FG

La risposta è negativa. La comunicazione di irregolarità emessa dall’agenzia delle Entrate, a seguito della liquidazione automatica della comunicazione della liquidazione periodica ai fini Iva, a norma forza dell’articolo 54 bis del decreto Iva, Dpr 633/1972, rappresenta, infatti, un atto impositivo, che inibisce in capo al contribuente che lo riceve di ricorrere al ravvedimento operoso per sanare l’omesso o il carente versamento.
Detto questo, pur condividendo le osservazioni del lettore, occorre precisare che l’operato dell’agenzia delle Entrate è coerente e conforme a quanto stabilito dall’articolo 21 bis, comma 5 del decreto legge 78/2010 (articolo introdotto dal decreto legge 193/2016). Nel disciplinare l’obbligo di comunicazione della liquidazione periodica Iva (cosiddetta “Lipe”), il citato comma 5 dell’articolo 21 bis prevede, infatti, espressamente che, indipendentemente dalla sussistenza di un pericolo per la riscossione, anche prima della presentazione della dichiarazione annuale l’Agenzia, in relazione alle comunicazioni trimestrali, possa emettere gli avvisi bonari di cui, appunto, all’articolo 54-bis del Dpr 633/1972.

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