È sempre possibile il rimborso dell’Iva sulle opere su beni di terzi, in locazione, comodato o leasing, purché strumentali all’attività e indipendentemente dalla loro autonoma utilizzabilità o funzionalità e dalla loro iscrivibilità tra le immobilizzazioni materiali. A chiarirlo è la risoluzione delle Entrate del 26 marzo 2025, n. 20/E, che ha superato la precedente prassi, a seguito della sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 13162 del 14 maggio 2024.
Nuova posizione delle Entrate
Via libera al rimborso dell’Iva assolta sulle spese sostenute per i «lavori di miglioramento, trasformazione o ampliamento dei beni» di terzi, a patto che siano strumentali per l’impresa o il professionista e che questi li posseggano o li detengano per un periodo di tempo apprezzabilmente lungo (come accade nei casi di contratti di locazione, di comodato o di locazione finanziaria, leasing), «indipendentemente dalla loro autonoma funzionalità o asportabilità al termine del periodo contrattualmente...